lunedì 21 giugno 2010

Così, tanto per dire


Codice di Diritto Canonico del 1917, Can. 1518: “Il Romano Pontefice è amministratore e gestore di tutti i beni ecclesiastici”.
Codice di Diritto Canonico del 1983, Can. 1273: “Il Romano Pontefice in forza del primato di governo è il supremo amministratore ed economo di tutti i beni ecclesiastici”.
E dunque facciamo meno gli stronzi, signori della Curia, ché il Papa non poteva non sapere.

3 commenti:

  1. è uno stato patrimoniale quando conviene al lor signori

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  2. Il papa poteva benissimo non sapere, perché de minimis non curat praetor (e, avendo da gestire una chiesa universale, credo si possa considerare "cosa minima" la gestione d'un palazzo o due).
    Ciò non toglie che, in base agli articoli citati del Codice di diritto canonico, vi sia in questa faccenda una responsabilità oggettiva del papa. Che ne risponderà pertanto alle autorità vaticane.

    giulio mozzi

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  3. a lor signori sono tutti pronti a proporre ribassi e sconti, anche in virtù del fatto che gli stabili avevano bisogno di ristrutturazione, a noi meno signori non si fanno sconti o crediti. in fondo non vantiamo l'elargizione di speciali indulgenze

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