domenica 13 giugno 2010

L’intento ritorsivo e minatorio



Filippo Facci sostiene che la cosiddetta legge-bavaglio introduce una sola “differenza sostanziale” rispetto alla “vecchia norma” (artt. 684 e 329 del Codice di Procedura Penale): “Il nuovo disegno di legge prevede sanzioni che giornalisti ed editori non potranno trascurare, se applicate”. Perché non bastava applicare la “vecchia norma”, allora, rivendendo eventualmente solo le sanzioni e il meccanismo col quale vengono erogate? Perché una legge nuova, “in teoria – sostiene Facci – più permissiva della precedente”?
La principale ragione per cui hanno fatto la legge – dice – è quella di evitare la pubblicazione dei contenuti delle intercettazioni prima del tempo, cioè prima del processo. Ma questo non era già assicurato dalla “vecchia norma”, come lo stesso Facci ci rammenta col secondo comma del vecchio art. 114 del Codice di Procedura Penale?
Sono stati commessi abusi verso la “vecchia norma”? Si puniscano, eventualmente in modo più pesante. Ma com’è che Facci non riesce a leggere l’intento ritorsivo e minatorio che c’è nella legge-bavaglio? Com’è che non riesce a cogliere il movente intimidatorio?

3 commenti:

  1. Perché tiene famiglia... e una bassa autostima

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  2. ... o forse, semplicemente, perchè è un servo ben pagato.

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  3. Veramente, nei commenti viene adeguatamente smontato e smentito.

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