Con
lo stralcio della stepchild adoption dal ddl Cirinnà, l’11
maggio 2016 è giunta a definita approvazione del Parlamento una
legge che, pur non contemplando per uno dei due
partner di un’unione civile la possibilità di adottare il figlio dell’altro,
specifica che, riguardo a tale eventualità, «resta
fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme
vigenti»
(art.
3).
Il rimando è alla legge n. 184 del 4 maggio 1983, che, al
co. 1 dell’art.
7, dice che «l’adozione
è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di
adottabilità»,
rimandando ai seguenti (artt.
8-21),
per chiarire quali siano i casi in cui un minore possa essere
considerato adottabile. Il co. 1 dell’art.
44 della stessa legge dice che comunque «i
minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le
condizioni di cui al co. 1 dell’art.
7»:
possono essere adottati, ad esempio, «dal
coniuge, nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo
dell’altro
coniuge»,
ma anche «da
persone unite al minore da preesistente rapporto stabile e duraturo»,
con esplicita specifica che «l’adozione
è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato».
Ora, l’art.
12 delle Preleggi dice che «nell’applicare
la legge
non
si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e
dalla intenzione del legislatore».
In tal senso, la legge n.
184 del 4 maggio 1983 non si presta ad ambiguità interpretative di
sorta: un’unione
civile è condizione entro la quale il figlio di uno dei due partner
è adottabile dall’altro.
Né si presta a dubbio alcuno l’intenzione
del legislatore nel rimando ad essa, che è contenuto nel testo della
legge che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Ciò
premesso, siano consentite due domande:
(1) dove sarebbe la
«creatività»
di una sentenza che consente a un minore
di essere adottato dal partner del proprio genitore?
(2) quanta cacca
c’è
nella testa di chi afferma che «in
tema di stepchild adoption fino a oggi la giurisprudenza ha dato
delle interpretazioni creative»?
1) Nessuna, mi risulta infatti che in parecchi seguiranno la procedura;
RispondiElimina2) tanta.
Stia bene.
Ghino La Ganga
Insomma per l'ennesima volta stan cercando di fermare il vento con le mani.
Elimina@Stefano:
EliminaVento? Io lo chiamerei riflusso: non conosco coppie più desiderose di formalizzare la loro unione di quelle gay.
Stia bene.
Ghino La Ganga
Evidentemente, per loro, nella "intenzione del legislatore" durante la formulazione del co. 1 art. 7 L. 184/83, ci stava solo il riferimento alla coppia eterosessuale e non omosessuale. Quindi, per loro, ci sta il riconoscimento da parte di persone non coniugata, ma pur sempre dell'altro sesso, non a casa l'intero articolo fa sempre riferimento al "coniuge", che anche ora, si deve sottintendere come persona dell'altro sesso, non essendo passato il matrimonio omosessuale.
RispondiElimina«Persone unite al minore da preesistente rapporto stabile e duraturo»: senza specificare il sesso, né il tipo di relazione col genitore del minore.
Eliminanon è cattiva fede o polemica politica. almeno non solo. è sopratutto che questa gente non sa quello che dice, anzi non sa nulla di nulla. e ci governa.
RispondiEliminaFigurarsi se ci dovesse toccare poi il Comico di " Londra" !!
RispondiEliminacaino