sabato 14 maggio 2016

Due domande

Con lo stralcio della stepchild adoption dal ddl Cirinnà, l11 maggio 2016 è giunta a definita approvazione del Parlamento una legge che, pur non contemplando per uno dei due partner di un’unione civile la possibilità di adottare il figlio dell’altro, specifica che, riguardo a tale eventualità, «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti» (art. 3).
Il rimando è alla legge n. 184 del 4 maggio 1983, che, al co. 1 dell’art. 7, dice che «ladozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità», rimandando ai seguenti (artt. 8-21), per chiarire quali siano i casi in cui un minore possa essere considerato adottabile. Il co. 1 dellart. 44 della stessa legge dice che comunque «i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al co. 1 dellart. 7»: possono essere adottati, ad esempio, «dal coniuge, nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dellaltro coniuge», ma anche «da persone unite al minore da preesistente rapporto stabile e duraturo», con esplicita specifica che «ladozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato».
Ora, lart. 12 delle Preleggi dice che «nellapplicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». In tal senso, la legge n. 184 del 4 maggio 1983 non si presta ad ambiguità interpretative di sorta: ununione civile è condizione entro la quale il figlio di uno dei due partner è adottabile dallaltro. Né si presta a dubbio alcuno lintenzione del legislatore nel rimando ad essa, che è contenuto nel testo della legge che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Ciò premesso, siano consentite due domande:
(1) dove sarebbe la «creatività» di una sentenza che consente a un minore di essere adottato dal partner del proprio genitore?
(2) quanta cacca cè nella testa di chi afferma che «in tema di stepchild adoption fino a oggi la giurisprudenza ha dato delle interpretazioni creative»

7 commenti:

  1. 1) Nessuna, mi risulta infatti che in parecchi seguiranno la procedura;
    2) tanta.
    Stia bene.
    Ghino La Ganga

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    1. Insomma per l'ennesima volta stan cercando di fermare il vento con le mani.

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    2. @Stefano:
      Vento? Io lo chiamerei riflusso: non conosco coppie più desiderose di formalizzare la loro unione di quelle gay.
      Stia bene.
      Ghino La Ganga

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  2. Evidentemente, per loro, nella "intenzione del legislatore" durante la formulazione del co. 1 art. 7 L. 184/83, ci stava solo il riferimento alla coppia eterosessuale e non omosessuale. Quindi, per loro, ci sta il riconoscimento da parte di persone non coniugata, ma pur sempre dell'altro sesso, non a casa l'intero articolo fa sempre riferimento al "coniuge", che anche ora, si deve sottintendere come persona dell'altro sesso, non essendo passato il matrimonio omosessuale.

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    1. «Persone unite al minore da preesistente rapporto stabile e duraturo»: senza specificare il sesso, né il tipo di relazione col genitore del minore.

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  3. non è cattiva fede o polemica politica. almeno non solo. è sopratutto che questa gente non sa quello che dice, anzi non sa nulla di nulla. e ci governa.

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  4. Figurarsi se ci dovesse toccare poi il Comico di " Londra" !!

    caino

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