venerdì 8 luglio 2016

Omicidio preterintenzionale con finalità razzista

Molte volte abbiamo visto frustrata in sede di giudizio la domanda di giustizia che legittimamente si levava dall’opinione pubblica in occasione di vicende segnate da reati particolarmente odiosi, non di rado arrivando ad essere assai meno legittimamente attesa di vendetta, e questo è quasi sempre accaduto per un difetto dellimpianto accusatorio che recepiva quellistanza senza essere capace di circostanziare correttamente la fattispecie penale in oggetto: in sostanza, la delusione tradiva quasi sempre unaspettativa mal riposta e un uso maldestro dello strumento dell’accusa.
Questo mi pare il rischio posto nella formulazione dell’imputazione mossa ad Amedeo Mancini, perché non c’è dubbio che una finalità razzista fosse più che esplicita nell’insulto che egli ha rivolto alla signora Chinyery Emmanuel, ma dimostrare che questa finalità fosse attiva pure nell’aggressione ai danni del marito potrebbe non essere così semplice come oggi sembra: una cosa, infatti, è poter esser certi che l’autore dell’aggressione sia un razzista, come in questo caso è fuor di dubbio sia, un’altra che nell’aggressione vi fosse il fine razzista.
Non mi si fraintenda, per piacere: non sto indossando i panni dell’avvocato difensore, ma solo sollevando una perplessità riguardo all’aggravante di finalità razzista ipotizzata in quello che l’accusa sostiene essere stato un omicidio preterintenzionale. Per come sono stati riportati dagli organi di informazione, i fatti mi lasciano supporre che l’accanimento speso sulla vittima consentisse di formulare perfino l’accusa di omicidio volontario. Non escludo, dunque, la finalità omicida nell’aggressione: mi limito a considerare che possa essere maggiore la difficoltà di dimostrare quella razzista.
Posto, infatti, che l’aggressione sia stata messa in essere come risposta alle legittime proteste di chi aveva visto la propria moglie essere fatta oggetto di una pesante ingiuria, c’è da domandarsi se l’ipotesi dell’aggravante della finalità razzista potesse essere formulata anche nel caso in cui il marito non fosse stato nigeriano, come sua moglie, ma italiano: ucciso, in questo caso, per aver preso le difese della moglie o per odio razziale?
Anche qui vi prego di non fraintendermi: il rischio che intravvedo è che, se cade l’aggravante della finalità razzista, Amedeo Mancini possa cavarsela con una pena assai più lieve di quella che l’indignazione pubblica oggi si attende, e con un danno enorme per la giustizia, che onestamente mi pare assai peggio. 

21 commenti:

  1. Quello che metto in dubbio "oggi" è che esista davvero una pubblica indignazione nel caso in oggetto.
    Sarà che magari ho poca fiducia nei "tempora currunt "

    caino

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  2. Quello che mi sembra veramente difficile da sostenere è la preterintenzione del reato: se le cose sono comunque andate come descritto, Chinyery è morto per aver sbattuto la testa, che a sua volta è stata causato da un pugno al volto. Ora un uomo, per quanto grosso ed ex pugile, che sferra un pugno in faccia ad un altro uomo, anch'egli grosso, è ben difficile che lo faccia pensando con questo di poterlo uccidere. Insomma, al massimo è un omicidio colposo, e qui voglio vedere come possa reggere qualsiasi aggravante di odio razziale, che invece ci può stare per la condanna legata all'aggressione.

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    1. E' osservazione che condivido, a correzione di quanto ho scritto riguardo all'ipotesi di omicidio volontario, sviato dai resoconti delle fonti di stampa che hanno parlato di accanimento dell'aggressore sulla vittima. Ribadisco, però, che la finalità razzista è difficile da provare: molto probabilmente quel pugno sarebbe stato sferrato a chiunque avesse preso le difese di Chinyery.

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    2. colposo? cioè, un ponte crolla ed è colpa del geometra, tipo alberto sordi in detenuto in attesa di giudiziO?

      remo, LEI è razzista.

      (sospetto lo sia anche quell'altro signore che condivide l'osservazione*, ma non mi metto, e meno in casa sua - già censura i commenti, figuriamoci)

      * io ci vedo come minimo dolo eventuale, ovvero: adesso do della zoccola o qualcosa a 'sta negraccia, e se il marito - quand'anche fosse bianco, ma se è parimenti negro, meglio - si azzarda, se ne accorgerà.

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    3. Lei ha un modo così carino di porgere i suoi argomenti che le lascio passare il sospetto ch'io sia razzista senza mandarla a fare in culo, anzi dedicandole qualche riga di ragguaglio alla comprensione del post che è evidente non ha letto con attenzione. In breve, e per punti:
      - non ho messo in discussione che il Mancini sia un razzista
      - non ho sollevato obiezione al fatto che meriti una pena esemplare (sia per l'insulto, sia per l'aggressione)
      - ho posto in questione la difficoltà di dimostrare la "finalità razzista" nell'aggressione (dichiarandola, invece, più che esplicita nell'ingiuria), lamentando che da un impianto accusatorio imperfetto possa discendere una cocente delusione per chi si aspetti la pena esemplare (a parte si dovrebbe discutere di quanto sia legittimo che una pena possa o debba esplicare anche la funzione di esempio)
      - dalle fonti di stampa avevo appreso di un accanimento dell'aggressore sulla vittima anche dopo che questa era stata messa in condizioni di non poter più reagire o ulteriormente difendersi, e in base a questo avevo ventilato l'ipotesi di omicidio volontario; solo ieri sera venivano diffuse notizie meglio circostanziate (tranne le lesioni dovute al pugno alla mandibola e la frattura cranica conseguente alla caduta, solo qualche graffio e qualche escoriazione; d'altro canto, ematomi a carico dell'aggressore, presumibilmente dovuti ai colpi inferti dalla vittima, allo scopo di difendersi, col paletto precedentemente divelto dal piano stradale).
      In quanto alla sua osservazione sull'osservazione, quella relativa al "dolo eventuale", non mi pare sostenga in modo convincente l'aggravante di "finalità razzista". Ma per non toglierle serenità mi precipito a precisare che deve essere per un mio limite.

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    4. "Ribadisco, però, che la finalità razzista è difficile da provare...".
      Non so, Castaldi. Se è vero che la genesi della colluttazione è stata un insulto a sfondo evidentemente razzista ai danni della moglie del povero Emmanuel, aggredita verbalmente in quanto persona di colore, mi sembra logico pensare che il Mancini provasse gli stessi sentimenti razzisti nei confronti di Emmanuel, anch'egli di colore. Ora, che il Mancini si sia difeso da un'aggressione coi tragici risultati che sappiamo è magari tecnicamente vero, ma lo ha fatto in un contesto a mio pesantemente segnato dal suo atteggiamento xenofobo. Insomma, se si provasse che la reazione di Emmanuel non fosse scaturita solo dall'istanza di difendere l'onore della moglie, ovviamente, ma anche da quella di rispondere - seppur in maniera sproporzionata all'offesa - a un insulto che ha intimamente sentito come rivolto pure a se stesso, in quanto nero, la finalità razzista del Mancini prenderebbe più chiaramente corpo.

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    5. Io non metto affatto in discussione che il Mancini sia razzista e che il contesto di tutta la vicenda sia a sfondo xenofobo. Il problema che ho sollevato è un altro: la dimostrabilità della finalità razzista nell'omicidio, e cioè il fatto che il Mancini abbia ucciso l'Emmanuel in quanto nero, in odio al fatto che fosse nero. Ed è per questo che ho supposto avrebbe probabilmente sferrato quel pugno a chiunque avesse preso le difese della donna, anche se bianco. Ora mi pare evidente che sul piano penale si debba provare la finalità razzista nell'omicidio preterintenzionale, non nell'ingiuria, che fa reato a parte, ed è appunto qui che vedo la difficoltà. In più, per come sono andati precisandosi i dettagli della vicenda, penso che anche l'ipotesi accusatoria di omicidio preterintenzionale corra qualche pericolo, perché una cosa è provocare una frattura cranica ad esito mortale con un bastone, un'altra in seguito alla caduta conseguente a un pugno. Spetta al giudice dire l'ultima parola, ma a me pare che per come è stato costruito l'impianto accusatoria il rischio che al Mancini non siano dati i 15/18 anni che tutti si aspettano sia altissimo. Se la caverà al massimo con 4/5 anni, e in appello, svaporati gli umori che oggi avvolgono la vicenda, potrebbe avere un ulteriore sconto.

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    6. "Un solo pugno tra la mandibola e il labbro inferiore, forte ma non fortissimo tanto da lasciare la dentatura intatta, una pesante rima di frattura al cranio. Sono gli elementi emersi dall'autopsia Emmanuel Chibi Namdi, il nigeriano morto dopo essere stato colpito da Amedeo Mancini. L' esame autoptico, durato circa 4 ore, ha rivelato che il corpo dell'uomo è quasi totalmente integro a parte un'abrasione al polso,un ematoma a un polpaccio, segni di unghiate". Ansa di oggi. È stato quindi il pugno, da solo, a provocare la frattura cranica. Notizie sempre di oggi ricostruiscono la dinamica dell'accaduto: dopo l'offesa alla moglie, Emmanuel tirò un palo (o ancora da specificare) della segnaletica verso il Mancini (non è chiaro se prendendolo o meno), il quale poi lo colpì al volto mentre il nigeriano stava già andandosene. Se ciò venisse confermato cadrebbe - credo - la legittima difesa o comunque sarebbe più difficile da provare. Infine, avendo il solo colpo del Mancini provocato la morte di Emmanuel, penso si possa scongiurare l'ipotesi colposa a vantaggio di quella preterintenzionale: Mancini non pensava forse di uccidere ma di sicuro - e grazie anche al suo passato di pugile con esperienza di potenziali danni provocati da simili colpi- aveva volontà di creare un danno grave.

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    7. La frammentarietà e la contraddittorietà degli elementi che via via ci vengono dagli organi di informazione non consentono di poterci esprimere con troppa sicurezza. Per esempio, sulla scorta di quanto avevo letto a meno di12 ore dal fatto, e cioè che il Mancini si fosse accanito a calci sulla sua vittima quando questi era già a caduto a terra, avevo scritto che potesse esserci perfino l'ipotesi di omiicidio volontario. Ovviamente, non sta né in cielo né in terra. Parrebbe che la preterintenzionalità sia indiscutibile, rimane - continuo a credere rimanga - la questione della finalità razzista.

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    1. Se ha letto i post che ho dedicato alla vicenda, dovrebbe aver chiaro che a mio parere la questione è quella di riconoscere o meno nella fattispecie penale descritta dal 416 bis la condotta del Carminati: legga il testo dell'articolo, dove non si fa cenno a coppole, lupare, autobombe, ecc., e vedrà che nell'organizzazione a delinquere messa in piedi dall'imputato ci sono gli elementi per definirla "di tipo mafioso".

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    2. Che però in sede processuale stanno facendo fatica a stare in piedi... lo so che il parallelo è un po'così, ma la penso come Bordin, "gonfiare" i capi di imputazione alla ricerca di una "spinta" mediatico-moralistica o sulla scia di essa, non aiuta il processo ne tantomeno la cosiddetta giustizia.
      La mia battuta grossolanamente voleva rispecchiare su questo il suo ragionamento.

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    3. La fatica che l'ipotesi del 416 bis sta facendo a stare in piedi in sede processuale - e la stessa eventualità che possa essere rigettata dal magistrato giudicante - non ha argumentum, se non ad auctoritatem. Auctoritas senza dubbio qualificata, dirimente ai fini pratici, ma non per questo infallibile, come tu e Bordin vorrete concedere, giusto per essere fedeli al principio, tante volte richiamato nel lamentare una sentenza ritenuta ingiusta (quella che ha dichiarato Mambro e Fioravanti autori della strage di Bologna, tanto per dirne una). Non è l'esito della vicenda giudiziaria che può, in questa sede, fare argomento o meno dello "stampo mafioso" dell'organizzazione criminale messa in piedi da Carminati: abbiamo una fattispecie penale descritta da un articolo del codice, le caratteristiche dell'organizzazione criminale la sussumono? Io penso di sì e credo di averlo dimostrato. Non mi pare che Bordin abbia usato altri argomenti che quelli speciosi usati da Ferrara, Chirico e simili. Tu ne hai di diversi?

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    4. No Dotto'.
      Sono poco più che un povero operaio (in nero per giunta) e al tintinnare di sillogismi il mio apparato vestibolare va in tilt e stramazzo a terra vinto...
      Lei ha sicuramente ragione sulla non solo teorica sussistenza della fattispecie, ma continuo a coltivare la mia diffidente ignoranza, che mi porta paradossalmente a temere più un magistrato che un criminale.
      Mi saluti Bordin, che avrà modo più di me di incontrare e nel caso, un carissimo vaffanculo a Ferrara e Chirico.

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    5. Mi tolga una curiosità, ma l'esempio Mambro-Fioravanti era ironico?

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  4. A parte il fatto che il commento non meriterebbe risposta, ma dato che oramai è confermato che il paletto è stato usato Chinyery, un'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale se la sarebbe beccato quest'ultimo in caso di morte dell'aggressore, e qui non avrebbe retto nessuna legittima difesa, neppure sotto forma di eccesso colposo.

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  5. Secondo la testimone che per prima ha avvisato le forze dell'ordine le cose sono andate un po' diversamente da come la foga di sbattere il razzista in prima pagina ci ha fatto intendere:
    http://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/nigeriano-ucciso-testimone-mancini-1.2325426

    Inoltre, io chiedo: da quando e in quale stato di diritto l'entità della condanna dipende dalla razza della vittima? Cosa sono, le leggi razziali 2.0?

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    1. La razza no, la motivazione si. Se io l'ammazzo perché mi ha dato fuoco alla casa è un conto, se lo faccio perché mi è passato davanti alla cassa del supermercato mi becco i futili motivi come aggravante.

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    2. Cioè se ammazzo uno perchè mi è passato davanti in coda c'è qualcosa di diverso a seconda se il tipo era bianco o nero? Non capisco cosa, a meno di rinunciare al principio per cui tutti gli uomini sono uguali, cosa che può anche avvenire nel mondo reale, mi qui si parla di una legge, che racchiude un principio, a mio avviso pericoloso. E se il morto era un giallo, che fra l'altro sono la maggiore delle minoranze, come la mettiamo?

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    3. Se lei è un razzista la sua pericolosità sociale è maggiore. Così come se lei ritenesse lecito uccidere un furbetto della fila, sarebbe molto più pericoloso di un 'normale' omicida che reagisce a fronte di un torto grave.
      Non si tratta della vittima, si tratta dell'assassino.

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    4. Faccio presente che essere razzisti potrà essere segno di ignoranza o inciviltà, ma, vivaddio, ancora non è reato, a meno di non voler ri-istituire i reati d'opinione.

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