La
logica che imporrebbe al becero grillozzo di tacere dinanzi al sommo
Burioni quando si discute di vaccini – parlo della logica che in
una discussione su un tema di natura squisitamente tecnica nega
parità di peso all’opinione
di chi è esperto in materia, soprattutto se carico di titoli che ne
comprovano l’autorevolezza,
e a quella di chi esperto non è, e anzi non di rado è un emerito
coglione – pretenderebbe, quando in questione è il codice penale,
che l’imputato
taccia quando parla l’avvocato,
che l’avvocato
stia zitto quando il giudice legge la sentenza, che il giudice di
primo grado non apra bocca sulla decisione della Corte d’Appello,
che sia la Cassazione a dire l’ultima
parola, se a volersela prendere non è la Consulta. Ahinoi, non va
così.
Come il becero grillozzo pretende di tener lezione di
virologia a Burioni, così Il Foglio pretende di spiegare al
presidente della Corte d’Appello
di Roma perché ha sbagliato a condannare Buzzi e Carminati per
associazione a delinquere di stampo mafioso. Con ineguagliabile
garbo, però. Perché il grillozzo è aggressivo e petulante, e c’è
pure il caso che, a vedersi sbattere sul muso indiscutibili prove
scientifiche, cerchi di svicolare per la tangente, tirando in ballo
Popper e Feynman (ovviamente a cazzo di cane), arrivando addirittura
all’insulto
e alla minaccia. Il Foglio, no: saldo nella convinzione che la
sentenza d’appello
sia stata imposta al giudice da un torbido ordito mediatico, né più
né meno di come il grillozzo è saldo nella convinzione che Burioni
faccia spot per i vaccini perché al soldo delle case farmaceutiche, ma tutt’un
altro stile.
Con la sentenza di primo grado, giorni e giorni a
ricamare chiose e glosse, e «com’eravamo
stati bravi a dirlo fin dall’inizio»,
e «aspetta
che adesso te lo faccio rispiegare meglio da Tony e da Fiandaca»,
e «se
proprio ti resta un dubbio, c’è
il simpatico Bordin che te lo fa passare in meno di mille battute,
sennò c’è
la Chirico, che alla simpatia aggiunge un assai convincente accavallo
di coscia»;
con la sentenza d’appello,
profilo basso (musetto lungo, posa da Viandante sul mare di nebbia di
Caspar David Friedrich dinanzi ai marosi di una giustizia malata, un
flemmatico «aspettiamo
il deposito delle motivazioni»,
e il tutto in una sola giornata di magro).
Altro stile, ma stessa
coriaceità del grillozzo: proprio non si vuol capire che quel
benedetto art. 416 bis non parla di associazioni mafiose, ma di
«associazioni
di tipo mafioso»,
e che dunque in questione è una tipologia di reato, non la sua
specchiabilità nel connotato di mafia come fin qui si è
storicamente configurato. Pensi che sia un articolo stronzo? Legittimo pensarlo, ma intanto vige: facciamo finta di no?
Niente da fare, si insiste: «No violenza generalizzata, no attacco e infiltrazione nel cuore dello stato, no famiglie e cosche e rituali omertosi correlativi...», ma quando mai l’art. 416 bis dice che è tutto questo a configurare la fattispecie? «Non c’è né un arsenale né un tesoro o tesoretto di capitali di un qualche peso...», ma forse che l’art. 416 bis li contempla come indispensabili? Niente da fare, «c’è stato un tribunale che ha stabilito che il fatto è il fatto, e la bolla la bolla, sottraendo al processo e alla sentenza di primo grado tutto il glamour che invece l’accusa penale, rappresentata da giudici estranei alla conoscenza approfondita della città, richiedeva, in un contesto in cui se non sei un cacciatore di mafiosi sei uno stracciarolo della piccola delinquenza municipale, e nessuno è in grado di usare politicamente e demagogicamente il tuo lavoro». Solo in trasparenza, ovviamente, ma chiaramente si legge: «La scienza ufficiale è un verminaio di loschi interessi che sui vaccini impone il suo pensiero unico alla stragrande maggioranza degli operatori nel capo sanitario, che sono obbligati a rispettarlo se non vogliono pagarla cara: dite quello che volete, ma noi restiamo dell’idea che i vaccini possano causare l’autismo e che la chemioterapia possa essere sostituita dal bicarbonato».
Niente da fare, si insiste: «No violenza generalizzata, no attacco e infiltrazione nel cuore dello stato, no famiglie e cosche e rituali omertosi correlativi...», ma quando mai l’art. 416 bis dice che è tutto questo a configurare la fattispecie? «Non c’è né un arsenale né un tesoro o tesoretto di capitali di un qualche peso...», ma forse che l’art. 416 bis li contempla come indispensabili? Niente da fare, «c’è stato un tribunale che ha stabilito che il fatto è il fatto, e la bolla la bolla, sottraendo al processo e alla sentenza di primo grado tutto il glamour che invece l’accusa penale, rappresentata da giudici estranei alla conoscenza approfondita della città, richiedeva, in un contesto in cui se non sei un cacciatore di mafiosi sei uno stracciarolo della piccola delinquenza municipale, e nessuno è in grado di usare politicamente e demagogicamente il tuo lavoro». Solo in trasparenza, ovviamente, ma chiaramente si legge: «La scienza ufficiale è un verminaio di loschi interessi che sui vaccini impone il suo pensiero unico alla stragrande maggioranza degli operatori nel capo sanitario, che sono obbligati a rispettarlo se non vogliono pagarla cara: dite quello che volete, ma noi restiamo dell’idea che i vaccini possano causare l’autismo e che la chemioterapia possa essere sostituita dal bicarbonato».
Ma forse sbaglio io: sui virus e sui vaccini può aprire bocca solo Burioni, che ha studiato, si è laureato, si è specializzato e ha fatto ricerca per decenni e decenni; sul come sia da interpretare correttamente un articolo di legge, può bastare la licenza di maturità classica (non mi risulta che Ferrara si sia mai laureato, tanto meno in giurisprudenza).
Perdoni, lei dimentica che la formazione giuridica di gran parte del paese è avvenuta guardando Forum: i telespettatori sono convinti che i figuranti del programma siano vere parti processuali, e che le sentenze ivi emesse siano immediatamente esecutive, costituendo decisiva giurisprudenza.
RispondiEliminaStia bene, sempre utile passar di qui.
Ghino La Ganga
Sai, "di tipo mafioso" vuol dire tanto e poco, la legge è figlia del linguaggio e il linguaggio è a discrezione dell'interpretante, cosicché il mio destino rimane sempre nelle mani di chi si è formato già i suoi giudizi prima ancora di sentire i fatti. Poi Ferrara è un guascone, si sa. Il mio scetticismo riguarda proprio il fatto che la legge sia dirimente, penso invece che valga tanto poco quanto tanto riesce a cambiare la vita a discrezionalità di un giudice. Sono il solito nichilista, lo so.
RispondiEliminaGuarda che io sono disposto a discutere dell'art. 416 bis, premettendo che non lo ritengo affatto giuridicamente ineccepibile. Nel merito, credo che vada a descrivere una fattispecie di reato che include qualcosa in più e qualcosa in meno di ciò che fenomenologicamente può dirsi "di tipo mafioso". D'altra parte, suppongo sia superfluo rammentarti che le leggi corrono dietro i fenomeni cercando di fotografarli e che tutti i fenomeni, ultimamente, corrono come non mai. Poi c'è che molta legislazione risponde a umori che si alzano dal basso. Ciò detto, un giudice ha davanti un articolo del codice penale e a quello deve attenersi. In questo caso, più lo si prende alla lettera, più occorre considerare giusta la sentenza d'appello. Ti rammento che, prima che si celebrasse il processo di 1° grado, sostenevo la stessa tesi, e che alla sentenza che rigettava l'ipotesi del 416 bis non ho fiatato.
EliminaBene.
RispondiElimina