giovedì 9 febbraio 2017

Niente di più, ma neppure niente di meno

Di ieri la notizia che a Roma, nell’ambito di un filone collaterale all’inchiesta cosiddetta Mafia Capitale, 113 posizioni, fra le quali quelle di Gianni Alemanno e di Nicola Zingaretti, hanno trovato archiviazione relativamente all’ipotesi del reato di cui all’art. 416 bis del Codice Penale. A chi si è prontamente speso per portare la notizia a sostegno della tesi che l’associazione a delinquere cui Massimo Carminati è ascritto a capo non fosse di tipo mafioso occorre far presente che il filone d’indagine in oggetto è – appunto – collaterale (dunque non ha inerenza a quanto viene addebitato agli imputati del troncone principale) e che le posizioni all’attenzione del gip erano in tutto 116, sicché il reato di cui sopra arriva a imputazione per le restanti 3 posizioni, che in caso di condanna darebbero sussistenza alla fattispecie, visto che a fare «associazione di tipo mafioso» bastano – appunto – «tre persone», e tuttavia, per ragioni uguali e contrarie, laddove pure questo accadesse, non sarebbe ancora dimostrato che quella di Massimo Carminati fosse «associazione di tipo mafioso» (occorrerebbe attendere la sentenza relativa alla sua posizione).
Più in generale, come più volte qui si è rammentato, la vicenda giudiziaria in oggetto non pone in discussione l’esistenza della mafia a Roma, soprattutto poi se a mafia s’intende dare il significato di una struttura «storicamente» definita (cosa che spesso viene strumentalmente data implicita), ma la rispondenza o meno dell’associazione a delinquere ai caratteri cui il testo di legge dà la denominazione «di tipo mafioso». Resti pure aperta la discussione sull’art. 416 bis, ma, fino a quando non sarà modificato, solo di questo occorrerebbe discutere: «coloro che ne fa[ceva]no parte si avval[eva]no della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva[va] per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri»? Il testo non contempla coppole o lupare, né omicidi o stragi, e in realtà non vuole neanche dare una descrizione di mafia, limitandosi a delineare una tipologia di associazione che nella mafia «storicamente» definita trova una rispondente analogia dei tratti peculiari sul piano strutturale-funzionale, non su quello etico-estetico. Niente di più, ma neppure niente di meno.  

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