Di
ieri la notizia che a Roma, nell’ambito
di un filone collaterale all’inchiesta
cosiddetta Mafia Capitale, 113 posizioni, fra le quali quelle di
Gianni Alemanno e di Nicola Zingaretti, hanno trovato archiviazione
relativamente all’ipotesi
del reato di cui all’art.
416 bis del Codice Penale. A chi si è prontamente speso per portare
la notizia a sostegno della tesi che l’associazione
a delinquere cui Massimo Carminati è ascritto a capo non fosse di
tipo mafioso occorre far presente che il filone d’indagine
in oggetto è – appunto – collaterale (dunque
non ha inerenza a quanto viene addebitato agli imputati del troncone principale) e che le posizioni all’attenzione
del gip erano in tutto 116, sicché il reato di cui sopra arriva a imputazione per le restanti 3 posizioni, che in caso di condanna darebbero
sussistenza alla fattispecie,
visto che a fare «associazione
di tipo mafioso»
bastano – appunto – «tre
persone», e tuttavia, per ragioni uguali e contrarie, laddove pure questo accadesse, non sarebbe ancora dimostrato che quella di Massimo Carminati fosse «associazione di tipo mafioso» (occorrerebbe attendere la sentenza relativa alla sua posizione).
Più
in generale, come più volte qui si è rammentato, la vicenda
giudiziaria in oggetto non pone in discussione l’esistenza
della mafia a Roma, soprattutto poi se a mafia s’intende
dare il significato di una struttura «storicamente» definita (cosa che spesso viene strumentalmente data implicita), ma la
rispondenza o meno dell’associazione
a delinquere ai caratteri cui il testo di legge dà la denominazione
«di tipo
mafioso».
Resti pure aperta la discussione sull’art.
416 bis, ma, fino a quando non sarà modificato, solo di questo
occorrerebbe discutere:
«coloro
che ne fa[ceva]no parte si avval[eva]no della forza di intimidazione
del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva[va] per commettere delitti, per acquisire in
modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di
attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé
o per altri»?
Il testo non contempla coppole o lupare, né omicidi o stragi, e in
realtà non vuole neanche dare una descrizione di mafia, limitandosi
a delineare una tipologia di associazione che nella mafia «storicamente» definita trova una rispondente analogia dei tratti peculiari sul piano strutturale-funzionale, non su quello etico-estetico. Niente di più, ma neppure niente di meno.
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