Un po’ di storia Con la legge n. 4671 del 17 marzo 1861, non solo non si ha ancora “Unità d’Italia” – manca ancora Roma, che non sarà italiana prima del 1870 – ma neanche si ha costituzione ex novo di un entità politica statuale, perché – semplicemente – il Regno di Piemonte e Sardegna cambia nome e, in ragione dell’avvenuta annessione di gran parte dei territori della penisola, diventa Regno d’Italia. Le leggi del Regno di Piemonte e Sardegna diventano leggi del Regno d’Italia e fra queste v’è il regio decreto n. 4336 del 15 settembre 1860 che all’art. 140 dispone l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, in forza dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848, nel quale la religione cattolica apostolica e romana è dichiarata “sola religione di Stato”.
Con la presa di Roma, il 20 settembre 1870, le relazioni tra Stato e Chiesa diventano pessime. “La costruzione politico-istituzionale dello Stato unitario – ha detto Benedetto XVI qualche giorno fa – ebbe effetti dilaceranti nella coscienza individuale e collettiva dei cattolici italiani, divisi tra gli opposti sentimenti di fedeltà nascenti dalla cittadinanza da un lato e dall’appartenenza ecclesiale dall’altro. Ma si deve riconoscere che, se fu il processo di unificazione politico-istituzionale a produrre quel conflitto tra Stato e Chiesa che è passato alla storia col nome di Questione Romana, suscitando di conseguenza l’aspettativa di una formale Conciliazione, nessun conflitto si verificò nel corpo sociale”. Questo non è del tutto vero, perché l’ostilità del clero verso un’Italia finalmente unita si espresse non di rado in forme prossime all’istigazione dei cattolici alla disobbedienza civile, ed ebbe in risposta reazioni anche vivaci da quegli ambienti della neonata società italiana che esprimevano la crescente esigenza di uno Stato laico e aconfessionale, e che avrebbero dovuto aspettare ancora un secolo per vedere abolito il principio di “religione di Stato”. Contro lo Statuto Albertino, contro il decreto regio del 1860, molti crocifissi furono rimossi dalle aule scolastiche.
“L’aspettativa di una formale Conciliazione” – come la chiama Benedetto XVI – fu soddisfatta dall’“uomo della Provvidenza”, il cavalier Benito Mussolini, e neanche un mese dopo la Marcia su Roma il Ministero della Pubblica Istruzione emette la circolare n. 68 del 22 novembre il 1922, che recita: “In questi ultimi anni, in molte scuole primarie del Regno l’immagine di Cristo ed il ritratto del Re sono stati tolti. Ciò costituisce una violazione manifesta e non tollerabile e soprattutto un danno alla religione dominante dello Stato così come all’unità della nazione. Intimiamo allora a tutte le amministrazioni comunali del Regno l’ordine di ristabilire nelle scuole che ne sono sprovviste i due simboli sacri della fede e del sentimento nazionale”. Seguirà il regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924, che all’art. 118 dispone: “Ogni scuola deve avere la bandiera nazionale, ogni aula il crocifisso e il ritratto del re”; e ancora un’altra circolare del Ministero della Pubblica Istruzione: “Il simbolo della nostra religione, sacro per la fede quanto per il sentimento nazionale, esorta e ispira la gioventù studiosa che nelle università e negli altri istituti superiori affina il suo spirito e la sua intelligenza in previsione delle alte cariche alle quali è destinata” (n. 2134 del 26 maggio 1926); e ancora un regio decreto, il n. 1297 del 26 aprile 1928, che mette il crocifisso fra “le attrezzature e materiali necessari alle aule delle scuole”. Coi Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929, “l’Italia riconosce e ribadisce il principio stabilito dall’articolo 1 dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848, secondo il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione di Stato”.
Si dovrà attendere il nuovo Concordato del 18 febbraio 1984 per vedere abolito il concetto di “religione di Stato” e il 20 novembre 2000 per una sentenza della Corte Costituzionale (n. 508) perché i principi di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (Costituzione, art. 3) e di eguale libertà di tutte le religioni dinanzi alla legge (Costituzione, art. 8) stabilisca che “l’atteggiamento dello Stato deve essere segnato da equidistanza e imparzialità, indipendentemente dal numero di membri di una religione o di un’altra, né dall’ampiezza delle reazioni sociali alla violazione di diritti dell’una o dell’altra”.
All’oggi “L’Italia è stata assolta dalla colpa di ledere i diritti umani per la presenza di un crocifisso su una parete, colpevole – per alcuni – di indottrinare con la sua presenza. Era necessaria l’assoluzione della Corte europea. Amen” (Avvenire, 20.3.2011). Prima di commentare l’“assoluzione” c’è da dire che non più di due anni fa la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo era fra gli “alcuni”: “Lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nel quadro dell’istruzione pubblica obbligatoria dove la presenza ai corsi è richiesta senza considerazione di religione e che deve cercare di insegnare agli allievi un pensiero critico. La Corte non vede come l’esposizione nelle aule di scuole pubbliche di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) potrebbe servire al pluralismo educativo che è essenziale alla preservazione d’una società democratica come la concepisce la Convenzione [Europea dei Diritti dell’Uomo], e alla preservazione del pluralismo che è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nel diritto nazionale. La Corte ritiene che l’esposizione obbligatoria di un simbolo confessionale nell’esercizio del settore pubblico relativamente a situazioni specifiche che dipendono dal controllo governativo, in particolare nelle aule, viola il diritto dei genitori di istruire i loro bambini secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini scolarizzati di credere o non di credere. La Corte considera che questa misura violi questi diritti poiché le restrizioni sono incompatibili con il dovere che spetta allo Stato di rispettare la neutralità nell’esercizio del settore pubblico, in particolare nel settore dell’ istruzione. Perciò la Corte stabilisce che in questo caso c’è stata violazione dell’articolo 2 del protocollo n. 1 e dell’articolo 9 della Convenzione”.
Ciò detto, vediamo in base a quali elementi, oggi, riunita in Grande Camera, la Corte si ricrede e assolve l’Italia: “Dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’obbligo degli Stati membri del Consiglio d’Europa di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori non riguarda solo il contenuto dell’istruzione e le modalità in cui viene essa dispensata: tale obbligo compete loro nell’esercizio dell’insieme delle funzioni che gli Stati si assumono in materia di educazione e d’insegnamento. Ciò comprende l’allestimento degli ambienti scolastici qualora il diritto interno preveda che questa funzione incomba alle autorità pubbliche. Poiché la decisione riguardante la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche attiene alle funzioni assunte dallo Stato italiano, essa rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del protocollo n. 1”.
In pratica: nel nostro “diritto interno” sono ancora vigenti le norme relative all’“allestimento degli ambienti scolastici” così come dettate dal regio decreto del 1924 e da quello del 1928. E dunque, sì, come afferma la Convenzione, “lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”, ma – appunto – “nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento” che assume sulla base del suo “diritto interno”, che definisce il crocifisso elemento indispensabile dell’arredo scolastico.
Problemini Questa sentenza può essere considerata una vittoria per un cattolico? Di fatto, essa si limita a sancire il primato del “diritto interno” italiano sull’arredo scolastico. Viene ribadito, infatti, che “il crocifisso è prima di tutto un simbolo religioso”, ma si accoglie quanto era nel ricorso del Governo italiano, che sosteneva che “la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rispecchia ancora oggi un’importante tradizione da perpetuare; aggiungeva poi che, oltre ad avere un significato religioso, il crocifisso simboleggia i principi e i valori che fondano la democrazia e la civilizzazione occidentale, e ciò ne giustificherebbe la presenza nelle aule scolastiche”. Bene, “la Corte sottolinea che, se da una parte la decisione di perpetuare o meno una tradizione dipende dal margine di discrezionalità degli Stati convenuti, l’evocare tale tradizione non li esonera tuttavia dall’obbligo di rispettare i diritti e le libertà consacrati dalla Convenzione e dai suoi Protocolli” e, visto che “il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione hanno delle posizioni divergenti sul significato del crocifisso e che la Corte Costituzionale non si è pronunciata sulla questione, la Corte considera che non è suo compito prendere posizione in un dibattito tra giurisdizioni interne”.
“Amen”, commenta Avvenire, ma non s’avvede che manca un pronunciamento della Corte Costituzionale. Sarà quando sarà, ma potrà cambiare tutto. Da parte sua, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non ha smentito quanto è affermato nella sentenza del 3 novembre 2009, ma si limita a prendere atto che in Italia, per le questioni relative all’arredo di luoghi pubblici, residua un pezzo dello Statuto Albertino, cristallizzato nella legislazione fascista e poi fatta norma non scritta nella pratica democristiana del «quieta non movere» seppur in contraddizione col dettato costituzionale. L’Europa ha dichiarato che in Italia il crocifisso è da considerare suppellettile di ambiguo significato, “la Corte constata che, nel rendere obbligatoria la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, la normativa italiana attribuisce alla religione maggioritaria del Paese una visibilità preponderante nell’ambiente scolastico”, ma Avvenire esulta. Non capisce. Più verosimilmente, non vuol capire.