domenica 20 marzo 2011

Fra “le attrezzature e materiali necessari alle aule delle scuole”, fin dal 1928


Un po’ di storia Con la legge n. 4671 del 17 marzo 1861, non solo non si ha ancora “Unità d’Italia” – manca ancora Roma, che non sarà italiana prima del 1870 – ma neanche si ha costituzione ex novo di un entità politica statuale, perché – semplicemente – il Regno di Piemonte e Sardegna cambia nome e, in ragione dell’avvenuta annessione di gran parte dei territori della penisola, diventa Regno d’Italia. Le leggi del Regno di Piemonte e Sardegna diventano leggi del Regno d’Italia e fra queste v’è il regio decreto n. 4336 del 15 settembre 1860 che all’art. 140 dispone l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, in forza dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848, nel quale la religione cattolica apostolica e romana è dichiarata “sola religione di Stato”.
Con la presa di Roma, il 20 settembre 1870, le relazioni tra Stato e Chiesa diventano pessime. “La costruzione politico-istituzionale dello Stato unitario – ha detto Benedetto XVI qualche giorno fa – ebbe effetti dilaceranti nella coscienza individuale e collettiva dei cattolici italiani, divisi tra gli opposti sentimenti di fedeltà nascenti dalla cittadinanza da un lato e dall’appartenenza ecclesiale dall’altro. Ma si deve riconoscere che, se fu il processo di unificazione politico-istituzionale a produrre quel conflitto tra Stato e Chiesa che è passato alla storia col nome di Questione Romana, suscitando di conseguenza l’aspettativa di una formale Conciliazione, nessun conflitto si verificò nel corpo sociale”. Questo non è del tutto vero, perché l’ostilità del clero verso un’Italia finalmente unita si espresse non di rado in forme prossime all’istigazione dei cattolici alla disobbedienza civile, ed ebbe in risposta reazioni anche vivaci da quegli ambienti della neonata società italiana che esprimevano la crescente esigenza di uno Stato laico e aconfessionale, e che avrebbero dovuto aspettare ancora un secolo per vedere abolito il principio di “religione di Stato”. Contro lo Statuto Albertino, contro il decreto regio del 1860, molti crocifissi furono rimossi dalle aule scolastiche.
“L’aspettativa di una formale Conciliazione” – come la chiama Benedetto XVI – fu soddisfatta dall’“uomo della Provvidenza”, il cavalier Benito Mussolini, e neanche un mese dopo la Marcia su Roma il Ministero della Pubblica Istruzione emette la circolare n. 68 del 22 novembre il 1922, che recita: “In questi ultimi anni, in molte scuole primarie del Regno l’immagine di Cristo ed il ritratto del Re sono stati tolti. Ciò costituisce una violazione manifesta e non tollerabile e soprattutto un danno alla religione dominante dello Stato così come all’unità della nazione. Intimiamo allora a tutte le amministrazioni comunali del Regno l’ordine di ristabilire nelle scuole che ne sono sprovviste i due simboli sacri della fede e del sentimento nazionale”. Seguirà il regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924, che all’art. 118 dispone: “Ogni scuola deve avere la bandiera nazionale, ogni aula il crocifisso e il ritratto del re”; e ancora un’altra circolare del Ministero della Pubblica Istruzione: “Il simbolo della nostra religione, sacro per la fede quanto per il sentimento nazionale, esorta e ispira la gioventù studiosa che nelle università e negli altri istituti superiori affina il suo spirito e la sua intelligenza in previsione delle alte cariche alle quali è destinata” (n. 2134 del 26 maggio 1926); e ancora un regio decreto, il n. 1297 del 26 aprile 1928, che mette il crocifisso fra “le attrezzature e materiali necessari alle aule delle scuole”. Coi Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929, “l’Italia riconosce e ribadisce il principio stabilito dall’articolo 1 dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848, secondo il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione di Stato”.
Si dovrà attendere il nuovo Concordato del 18 febbraio 1984 per vedere abolito il concetto di “religione di Stato” e il 20 novembre 2000 per una sentenza della Corte Costituzionale (n. 508) perché i principi di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (Costituzione, art. 3) e di eguale libertà di tutte le religioni dinanzi alla legge (Costituzione, art. 8) stabilisca che “l’atteggiamento dello Stato deve essere segnato da equidistanza e imparzialità, indipendentemente dal numero di membri di una religione o di un’altra, né dall’ampiezza delle reazioni sociali alla violazione di diritti dell’una o dell’altra”.

All’oggi “L’Italia è stata assolta dalla colpa di ledere i diritti umani per la presenza di un crocifisso su una parete, colpevole – per alcuni – di indottrinare con la sua presenza. Era necessaria l’assoluzione della Corte europea. Amen” (Avvenire, 20.3.2011). Prima di commentare l’“assoluzione” c’è da dire che non più di due anni fa la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo era fra gli “alcuni”: “Lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nel quadro dell’istruzione pubblica obbligatoria dove la presenza ai corsi è richiesta senza considerazione di religione e che deve cercare di insegnare agli allievi un pensiero critico. La Corte non vede come l’esposizione nelle aule di scuole pubbliche di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) potrebbe servire al pluralismo educativo che è essenziale alla preservazione d’una società democratica come la concepisce la Convenzione [Europea dei Diritti dell’Uomo], e alla preservazione del pluralismo che è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nel diritto nazionale. La Corte ritiene che l’esposizione obbligatoria di un simbolo confessionale nell’esercizio del settore pubblico relativamente a situazioni specifiche che dipendono dal controllo governativo, in particolare nelle aule, viola il diritto dei genitori di istruire i loro bambini secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini scolarizzati di credere o non di credere. La Corte considera che questa misura violi questi diritti poiché le restrizioni sono incompatibili con il dovere che spetta allo Stato di rispettare la neutralità nell’esercizio del settore pubblico, in particolare nel settore dell’ istruzione. Perciò la Corte stabilisce che in questo caso c’è stata violazione dell’articolo 2 del protocollo n. 1 e dell’articolo 9 della Convenzione”.
Ciò detto, vediamo in base a quali elementi, oggi, riunita in Grande Camera, la Corte si ricrede e assolve l’Italia: “Dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’obbligo degli Stati membri del Consiglio d’Europa di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori non riguarda solo il contenuto dell’istruzione e le modalità in cui viene essa dispensata: tale obbligo compete loro nell’esercizio dell’insieme delle funzioni che gli Stati si assumono in materia di educazione e d’insegnamento. Ciò comprende l’allestimento degli ambienti scolastici qualora il diritto interno preveda che questa funzione incomba alle autorità pubbliche. Poiché la decisione riguardante la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche attiene alle funzioni assunte dallo Stato italiano, essa rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del protocollo n. 1”.
In pratica: nel nostro “diritto interno” sono ancora vigenti le norme relative all’“allestimento degli ambienti scolastici” così come dettate dal regio decreto del 1924 e da quello del 1928. E dunque, sì, come afferma la Convenzione, “lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”, ma – appunto – “nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento” che assume sulla base del suo “diritto interno”, che definisce il crocifisso elemento indispensabile dell’arredo scolastico.

Problemini Questa sentenza può essere considerata una vittoria per un cattolico? Di fatto, essa si limita a sancire il primato del “diritto interno” italiano sull’arredo scolastico. Viene ribadito, infatti, che “il crocifisso è prima di tutto un simbolo religioso”, ma si accoglie quanto era nel ricorso del Governo italiano, che sosteneva che “la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rispecchia ancora oggi un’importante tradizione da perpetuare; aggiungeva poi che, oltre ad avere un significato religioso, il crocifisso simboleggia i principi e i valori che fondano la democrazia e la civilizzazione occidentale, e ciò ne giustificherebbe la presenza nelle aule scolastiche”. Bene, “la Corte sottolinea che, se da una parte la decisione di perpetuare o meno una tradizione dipende dal margine di discrezionalità degli Stati convenuti, l’evocare tale tradizione non li esonera tuttavia dall’obbligo di rispettare i diritti e le libertà consacrati dalla Convenzione e dai suoi Protocolli” e, visto che “il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione hanno delle posizioni divergenti sul significato del crocifisso e che la Corte Costituzionale non si è pronunciata sulla questione, la Corte considera che non è suo compito prendere posizione in un dibattito tra giurisdizioni interne”.
“Amen”, commenta Avvenire, ma non s’avvede che manca un pronunciamento della Corte Costituzionale. Sarà quando sarà, ma potrà cambiare tutto. Da parte sua, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non ha smentito quanto è affermato nella sentenza del 3 novembre 2009, ma si limita a prendere atto che in Italia, per le questioni relative all’arredo di luoghi pubblici, residua un pezzo dello Statuto Albertino, cristallizzato nella legislazione fascista e poi fatta norma non scritta nella pratica democristiana del «quieta non movere» seppur in contraddizione col dettato costituzionale. L’Europa ha dichiarato che in Italia il crocifisso è da considerare suppellettile di ambiguo significato, “la Corte constata che, nel rendere obbligatoria la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, la normativa italiana attribuisce alla religione maggioritaria del Paese una visibilità preponderante nell’ambiente scolastico”, ma Avvenire esulta. Non capisce. Più verosimilmente, non vuol capire.

8 commenti:

  1. O piu' verosimilmente ancora capisce, capisce anche troppo bene. Ed e' per questo che si sforza di non far capire ad altri.

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  2. in poche parole un simbolo catto-fascista

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  3. Caro Malvino,
    premesso che non ho un'adeguata cultura giuridica, e che dunque non ho alcun diritto di entrare nel merito della questione, ho letto anch'io la press release della Grande Camera, eppure sono giunto a conlcusioni assai diverse dalle sue.

    Laddove nel primo paragrafo della sezione "Decisione della Corte" si parla di "esercizio delle funzioni in materia di educazione ed insegnamento", a mio parere la GC sta dicendo che la sua ""giurisdizione"" non si limita ai contenuti dell'insegnamento, ma anche a questioni come appunto l'allestimento dell'ambiente scolastico, che appunto "rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del Protocollo no 1" (che tutela la ""libertà genitoriale di inculcare conformemente"").

    Di seguito, la GC sosterrà nel merito che benchè "nel rendere obbligatoria la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, la normativa italiana attribuisc[a] alla religione maggioritaria del Paese una visibilità preponderante nell’ambiente scolastico", essa "ritiene tuttavia che ciò non basta a integrare un’opera d’indottrinamento da parte dello Stato convenuto e a dimostrare una violazione degli obblighi previsti dall’articolo 2 del Protocollo no 1".

    Dunque, per quanto attiene questo elemento (la libertà di ""inculcare conformemente""), si tratterebbe di un'assoluzione nel merito - sebbene tutt'altro che in accoglimento delle strambe tesi sostenute dal Governo Italiano, secondo il quale il crocifisso sarebbe persino simbolo di laicità e di pluralismo educativo.

    Gli altri due problemi che rimarrebbero sul campo (il più importante, ovvero la violazione del diritto alla libertà di pensiero dei figli della signora Lautsi - che fa capo alla stessa Convenzione e non al protocollo sull'istruzione - ed il meno importante, ovvero la possibile discriminazione della signora rispetto ai genitori dei compagni dei suoi figli) sono poi in qualche modo ricondotti alla precedente analisi, e dunque ne conseguirebbero altre due assoluzioni nel merito.

    E dunque, se la mia analisi fosse corretta, la contraddizione con la prima sentenza sarebbe stridente: tre assoluzioni a fronte di tre condanne, il simbolo religioso/confessionale non implica alcuna pratica di indottrinamento, non necessità di un atteggiamento di completa neutralità dello stato laico.
    Lei che ne pensa? ovvero: dove sbaglio?

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  4. Non penso che lei sbagli, ma in verità non vedo contraddizione tra la mia linea di analisi e la sua. Nella sentenza c'è - come dice lei - un'assoluzione nel merito, ma il fatto è che il merito - come dico io - non è sul crocifisso per quello che significa, ma per il suo essere suppellettile sul quale il "diritto interno" può disporre a piacimento. (In ciò mi trovo confortato dal Rusconi di stamane: pure lui si chiede stupito come i cattolici possano esultare per una sentenza del genere).
    Perciò non penso che tra le due sentenze ci sia contraddizione. In apparenza è - come dice lei - stridente, ma in realtà tutto rimanda a un decreto regio del 1928 che - come ho scritto io - potrebbe bastare un pronunciamento della Corte Costituzionale a cassare.

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  5. Perdoni, Malvino, se le faccio perdere tempo, però qualcosa continua a non tornarmi.

    Nella prima sentenza leggo che "la presenza del crocifisso può facilmente essere considerata da allievi di qualsiasi età un segno religioso e questi si sentiranno quindi istruiti in un ambiente scolastico influenzato da una religione specifica", e che "l’esposizione obbligatoria di un simbolo confessionale nell’esercizio del settore pubblico relativamente a situazioni specifiche che dipendono dal controllo governativo, in particolare nelle aule, viola il diritto dei genitori di istruire i loro bambini secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini scolarizzati di credere o non di credere".

    Nell'ultima sentenza, invece, "secondo la Corte, se è vero che il crocifisso è prima di tutto un simbolo religioso, non sussistono tuttavia nella fattispecie elementi attestanti l’eventuale influenza che l’esposizione di un simbolo di questa natura sulle mura delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni. Inoltre, pur essendo comprensibile che la ricorrente possa vedere nell’esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche frequentate dai suoi figli una mancanza di rispetto da parte dello Stato del suo diritto di garantire loro un’educazione e un insegnamento conformi alle sue convinzioni filosofiche, la sua percezione personale non è sufficiente a integrare une violazione dell’articolo 2 del Protocollo no 1".

    E dunque a me pare che sulla stessa questione, ossia l'eventuale violazione dell'articolo 2 del Protocollo no 1 dovuta all'esposizione del crocifisso, il primo grado abbia detto di sì ed il secondo di no, ferma restando per entrambe le corti la natura religiosa di quel simbolo.



    PS: devo rettificare un'inesattezza, in primo grado non vi fu alcun pronunciamento in merito alla questione della eventuale discriminazione subita dalla signora Lautsi rispetto ai genitori dei compagni dei suoi figli (mi pare di capire che essendo state riscontrate violazioni del diritto dei genitori di educare i propri figli concordemente coi loro valori [il già citato art. 2 del Protocollo 1] e del diritto di ciascuno alla libertà di pensiero, coscienza e religione [art. 9 della Convenzione] la Corte non aveva necessità di pronunciarsi sul problema della discriminazione).

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  6. L'art. 2 del Protocollo n. 1 recita, tra l'altro, che "lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche", ma - come ho spiegato nel post - la Corte include nell'"esercizio delle funzioni" quanto attiene alla suppelletileria: è certamente un modo "comodo" per ritornare sulla sentenza del 3.11.2009, ma il decreto regio del 1928 forniva l'appiglio. Indirettamente, la Corte si lava le mani e rimette tutto alla Corte Costituzionale.
    Badi bene, gentile Atlantropa, io non affermo che non vi sia contraddizione tra le due sentenze - bastano le opposte conclusioni dei due deliberati a evidenziarla - ma affermo che non v'è soluzione di continuità in merito al significato del simbolo, almeno per come inteso dal Governo italiano. Così inteso, la Corte ammette che, sì, è suppellettile sul quale il "diritto interno" può liberamente deliberare.

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  7. Grazie per la sua pazienza.
    Fortunatamente credo - o mi illudo - di aver finalmente capito il punto che mi sfuggiva.
    Grazie ancora, Rocco.

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