La prostituzione non è illegale in Italia e la vigente normativa si limita a punirne l’esercizio in luogo pubblico, l’induzione e lo sfruttamento da parte di terzi, mentre è assai ambigua riguardo all’ampia gamma delle condotte di favoreggiamento. Tutt’altro discorso è il “compie[re] atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica”, che è inteso come “delitto contro la libertà individuale” e che è “punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164” (art. 600-bis c.p.). Non c’è dubbio, dunque, che gli ultimi guai di Silvio Berlusconi nascano solo a causa della minore età di Karima el Mahroug nel momento in cui i due compivano atti sessuali a pagamento, come la giovane ha pubblicamente negato, ma privatamente ammesso con larghezza di dettagli (a latere ci sarebbero i connessi guai di Emilio Fede e di Lele Mora, ma qui eviterò di prenderli in considerazione.)
Qualsiasi sia il giudizio etico e/o estetico che ciascuno dà della prostituzione, vediamo se possiamo essere d’accordo su questo primo punto: la transazione si è consumata in abitazione privata e, se Karima el Mahroug avesse fornito a Silvio Berlusconi le sue prestazioni sessuali a pagamento dopo il compimento del 18° anno, non avremmo in mano alcuna materia penale (continuando a tener fuori Fede e Mora che, anche se gestori di un traffico di vecchi puttanoni ultrasettantenni, sarebbero comunque nei guai). Se non ci sono obiezioni, andrei avanti.
Silvio Berlusconi sapeva che Karima el Mahroug fosse minorenne? Pubblicamente lo nega e trova conferma dalle dichiarazioni pubbliche della giovane, che dice di essersi spacciata come 24enne. La legge non ammette ignoranza, tutt’al più prevede attenuante: anche se la buona fede di Silvio Berlusconi fosse dimostrata, l’art. 600-bis c.p. non cadrebbe, ma qui vi sarebbero prove che la minore età di Karima el Mahroug non gli fosse ignota. E allora vediamo se possiamo essere d’accordo anche su questo: al netto della “disciplina” e dell’“onore” che la Costituzione impone ai “cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche” (art. 54), termini troppo vaghi per poter definire disonorevoli o indisciplinate le pratiche private non illegali; al netto delle implicazioni politiche – interne e internazionali – che, nonostante ciò, deriverebbero dalla pubblica notorietà di queste pratiche private, ancorché indimostrate (e intanto fin qui negate); al netto della ricattabilità del puttaniere, che lo renderebbe vulnerabile insieme a quanto rappresenta (patria, governo, coalizione, partito, ecc.); al netto, infine, dell’esercizio di doppia morale che sta nel fare gargarismi coi valori sul balcone e poi andarli a sputare nel cesso di servizio; al netto di tutto questo, i guai di Silvio Berlusconi non stanno nell’essere un puttaniere, ma del non aver saputo tenere nascosto il fatto di aver sbagliato puttana una mezza dozzina di volte, le volte in cui Karima el Mahroug è stata ad Arcore, ancora minorenne.
Ci siamo? Al netto del giudizio etico e/o estetico, siamo riusciti ad isolare le due cose – la prostituzione (legale) e la minore età della prostituta (che la trasforma in reato) – che nella faccenda stanno insieme solo incidentalmente? Se sì, possiamo essere d’accordo sul terzo punto: i guai di Silvio Berlusconi nascono da un incidente nella sua carriera di puttaniere, che sarà esecrabile sul piano etico, disdicevole su quello estetico, ma che non è vietata per legge. In altri termini: è solo un incidente che fa di Karima el Mahroug una puttana diversa dalle altre pagate da Silvio Berlusconi, perciò fonte di guai, e l’incidente sta – a piacere – nel non aver saputo evitare che fra le sue puttane capitasse una minorenne e/o nel non aver saputo evitare che la cosa diventasse pubblica. In questo senso, a differenza degli altri casi analoghi che gli sono stati attribuiti, qui c’è incidentalmente un fatto penale che negli altri casi non c’è.
Se fino a qui siete riusciti a starmi appresso, ora viene il punto sul quale probabilmente non concorderete tutti. Comincio con l’enunciare, poi cercherò di argomentare.
La prostituzione è pratica dai contorni assai sfumati e la correlazione tra la prestazione sessuale offerta e il vantaggio ottenuto in cambio non è sempre configurabile in modo certo come pagamento. Sono tutt’altro rari i casi in cui – soggettivamente e oggettivamente – è difficile dire con sicurezza quale sia il favore fatto prima e quale grata ricompensa segua dopo, e la sequenza cronologica degli eventi non è così significativa del nesso causale, che di sovente è ambiguo fino all’insondabile (e per non urtare alcuna sensibilità mi asterrò dal fare riferimento alle origine sacre della prostituzione documentate in Strabone di Amasea, né citerò quanti hanno dimostrato il mercimonio sessuale nel matrimonio, in tutte le epoche e dovunque).
Ora – e qui mi avvio alle conclusioni – nessuno vorrà negare che anche i contorni di ciò che è detto “atto sessuale” sono assai sfumati, e che altrettanto lo sono quelli di quanto fa “utilità economica”. Se per “atto sessuale” non ho da intendere giocoforza il bruto coito, ma posso arrivare a intendere anche tutto quanto vi può essere d’attorno (o solo questo), e se per “utilità economica” posso intendere anche il regalino non richiesto, anche se tacitamente atteso (senza previa contrattazione), la pratica della prostituzione si allarga a molte forme del darsi reciproca soddisfazione, secondo le proprie possibilità, entro oppure oltre le aspettative.
Probabilmente dovremmo evitare di usare termini come “puttana” e “puttaniere”, e dovremmo ridefinire quello di “prostituzione”, che appare sempre più inadeguato da quando le prestazioni sessuali dietro compenso hanno in gran parte perso il carattere di attività servile per acquistare quello di professione (anche altamente) specializzata. Non a caso, infatti, ciò che inguaia Silvio Berlusconi è l’essere incidentalmente inciampato in un “delitto contro la libertà individuale” che il codice penale mette accanto alla riduzione in schiavitù e al traffico di materiale pedopornografico: se fosse stato in grado di non fruire dei servizi di una professionista non ancora abilitata a causa della minore età, i suoi nemici non avrebbero in mano niente, e niente avrebbero i giudici che lo chiamano a rispondere.
Voglio chiudere con una citazione da Quadernino: “Davanti a tutto quello che sta uscendo a proposito del caso pedopornopolitico del momento – davanti agli argomenti della difesa, intendo – una cosa mi colpisce più di ogni altra. In qualsiasi altro governo, coalizione, partito del mondo, per la metà della metà di quello che è uscito – parlo, ripeto, sulla base degli argomenti usati da Silvio Berlusconi e dai suoi difensori, e non solo in questi ultimi giorni, senza bisogno di nient’altro – davanti a tutto questo, dicevo, sarebbero stati innanzi tutto gli esponenti dei suddetti governo, coalizione e partito a costringere il leader a farsi da parte. Lo avrebbero fatto, si capisce, per il bene del paese, ma soprattutto nell’interesse della coalizione e del partito, per salvaguardare l’immagine, la dignità e il futuro dei loro dirigenti. Ecco. Quello che mi colpisce di più nelle vicende di oggi, e che mi sembra più significativo, è proprio la tragica, apparentemente irrimediabile mancanza di tutto questo: partiti, dirigenti, dignità e futuro”.
Bene, si tratta di uno stupore ingenuo (forse retoricamente ingenuo). Cosa si lamenta? Che governo, coalizione e partito ai quali Silvio Berlusconi è a capo siano a lui solidali nell’incidente? Non ho detto solidari, ho detto proprio solidali: saldamente uniti alle sue sorti, l’incidente è pure il loro. Dignità e futuro sono indissolubilmente legati alle sorti personali di chi ha in buona parte contribuito a sfumare i contorni di cosa è servile e cosa no: a sostenere che sia “legittimo usare il proprio corpo per fare carriera” (Corriere della Sera, 13.9.2010) non era un tizio fatto onorevole da Silvio Berlusconi? Nell’esercizio di quanto è legittimo si può commettere un errore, ma perché dovrebbe costare tutto?
Malvino, se Berlusconi avesse creduto nella maggiore età della ragazza, non avrebbe commesso il fatto con dolo e non sarebbe quindi punibile (i delitti,. come quello da te menzionato, sono punibili solo se vi è dolo, salvo che non siano espressamente previsti dalla legge quali delitto colposo - come l'omicidio e le lesioni - ma non mi pare che quello in oggetto lo sia). Non vale dire "la legge non ammette ignoranza" perché qui non si adduce l'ignoranza di una legge penale, che in effetti non scusa, ma quella di un fatto, cioè la minore età. L'ignoranza, determinando l'assenza di dolo, non costituirebbe né un'esimente né un'attenuante, ma determinerebbe il mancato perfezionamento della fattispecie criminosa (da un punto di vista logico - giuridico quasi come se non vi fosse stata congiunzione carnale, ma solo un buffetto sulla guancia). Queste difese son studiate bene, sai, mica si possono smontare in quattro e quattr'otto...
RispondiElimina"In qualsiasi altro governo, coalizione, partito del mondo, per la metà della metà di quello che è uscito – parlo, ripeto, sulla base degli argomenti usati da Silvio Berlusconi e dai suoi difensori, e non solo in questi ultimi giorni, senza bisogno di nient’altro – davanti a tutto questo, dicevo, sarebbero stati innanzi tutto gli esponenti dei suddetti governo, coalizione e partito a costringere il leader a farsi da parte."
RispondiEliminaE - dopo tutto - le opposizioni, la chiesa, le rappresentanze sindacali, le associazioni, ecc. ecc. ecc.
In realtà, in Italia, farsi baluardo sino allo stremo contro una qualsiasi condotta non consona, non conviene più a nessuno, poiché tutti - ma proprio tutti - tengono qualcosa da nascondere; e, se non la tengono ora, la terranno domani, se e quando finalmente riusciranno a sostituirsi all'esecrando e allora sì che potranno fare tutto quel cazzo che vogliono, acciderboli!
Ma tre su tutte:
RispondiElimina- Carfagna
- Gelmini
- Meloni
il loro silenzio, per evidenti motivi, è un grido terribile, l'accusa più forte a questo governo, perché è chiaro che ha fallito sui loro 3 fronti.
Ma potrebbe essere anche solo buona educazione: non si parla a bocca piena.
@ Assenzio
RispondiElimina"L'ignoranza, determinando l'assenza di dolo, [...] determinerebbe il mancato perfezionamento della fattispecie criminosa"
Scusami ma la trovo un po' avventurosa come ipotesi: la legge non considera crimine fare sesso "in cambio di soldi" (visto il post di Malvino le virgolette sono d'obbligo) insieme ad una persona che "dimostra" la minore età, ma insieme ad una persona che "ha" la minore età. Non verrebbe certamente considerato criminoso, in modo logicamente simmetrico, fare sesso con una maggiorenne che dimostrasse quattordici anni agli occhi di tutti, oppure se avesse semplicemente prima detto (mentendo) di essere minorenne pur non essendolo.
La legge non ammette ignoranza ma obbliga anche alla responsabilità: se sto pagando una giovane prostituta per fare sesso e non voglio commettere un reato faccio bene a chiederle un documento che provi la sua età, altrimenti se questo non può avvenire (e non ho altre fonti certe) mi astengo dal potenziale dolo o reato, qualunque sia l'età che ella dimostri. Questo se non voglio finire in galera. Per quanto può apparire surreale per chi frequenta persone che si prostituiscono, ciò non è affatto surreale per la legge: il soggetto ha chiaramente i mezzi per scoprire se sta commettendo reato, e se la sua richiesta di identificazione non può o non vuole venire soddisfatta, allora, se il soggetto non è ignorante della legge e non vuole commettere reato cambierà il corso delle proprie determinazioni.
Se si vuole, si può pensare alla legge così: scambiare sesso per soldi è reato, a meno che la persona abbia maggiore età. E quindi se voglio fare sesso per soldi ho il "dovere" di essere sicuro che la condizione sussista.
Sono d'accordo con Malvino che al più possano configurarsi attenuanti: ma anche qui avrei qualche dubbio residuo. Una difesa un po' troppo facile in casi in cui non possa dimostrarsi il contrario (che al reo fosse esplicitamente nota l'età).
E' sempre piacevole leggere le Sue argomentazioni. Da ciò che sta emergendo, tuttavia, pare che contorni (labili,come da lei giustamente segnalato) che caratterizzano la prostituzione - di per sè non illecita nè revocabile, perchè compensata secondo l'adempimento di un'obbligazione prevista dall'art.2035 c.c. - siano stati ampiamente superati dallo sfruttamento della stessa, viceversa illecito ; sfruttamento che, come pare di evincere, era assai organizzato, epperciò inquadrabile come reato ai sensi degli artt.2,3,4,5,8 della L. 20 febbraio 1958 ( legge Merlin), almeno, a carico di Minetti Nicole, Mora Dario inteso Lele, Spinelli Giuseppe. Quanto a Berlusconi Silvio - fatto salvo l'illecito rappresentato dal rapporto con una minorenne da Lei già ricordato - egli potrebbe appellarsi al fatto di volere soddisfare le sue voglie sessuali con cadenza quotidiana, ricorrendo a ragazze prezzolate: nulla di illecito, come dicevamo,salvo un sommario e possibile inquadramento nell'art.8 della citata legge ( favoreggiamento generico,stanti certe modalità degli incontri in luoghi non di proprietà nè detenzione delle interessate). Non è escluso possa esser introdotto, dal Berlusconi, un contrattacco, basato sull'esser stato raggirato da Minetti Nicole ed altri, con l'evidenza che essi lucravano su tale sua mania a sua quasi insaputa: facendoci, tra l'altro, ampia cresta. In tal senso, l'intercettazione nella quale le Gemelle De Vivo dichiarano che Il Barlusconi Silvio è invecchiato, e che per andarci voglion di più, costituisce un primo mattone di una difesa difficile, tuttavia praticabile.
RispondiEliminaCon stima e simpatia; Stia bene.
Ghino Ghedini La Ganga
Ho sbagliato, mea culpa, mea culpa etc.etc.
RispondiElimina"Ogni ora che passa diventa sempre più evidente l'uso dell'ennesima inchiesta per finalità di lotta politica. Si sta delineando un'operazione giudiziaria che non sembra interessata a perseguire dei reati, ma solo a sfregiare l'immagine del premier eletto dai cittadini italiani". E' quanto dichiara il ministro della Gioventù, Giorgia Meloni.
Ok, giovani donne, non avete speranze se anche quel coso della Meloni dice così.
Datela via, sarete ricompensate; il resto, ormai, non conta.
PedoPornoPolitica?!!
RispondiEliminaSuvvia siamo nell'era del GF e chi poteva essere il protagonista della spettacolare vicenda se non il magnifico primo ministro "papi" di tutte le minorenni che voglion fare una rapida carriera in TV o in parlamento?
Dopotutto son anni e anni che la TV invia messaggi subliminali per farci arrivare al traguardo finale: le prossime elezioni!
Indovinate un pò chi riuscirà ad uscirne vincitore, e per quante puntate (anni) dovremmo ancora subire il suo protagonismo senza la possibilità di cambiare canale.
ma perché, c'è un partito intorno al cavaliere? no, c'è solo lui: tutti gli altri sono solo gli echi della sua stessa voce.
RispondiElimina@Paolo De Gregorio: il mio è un parere da tecnico, altro che ipotesi avvenuturosa; interpreto la legge penale così come deve essere interpretata. Il reato è punibile a titolo di dolo (cioè, come afferma il Codice penale, se è commesso "secondo l'intenzione") e se io ignoro in buona fede che la persona è minorenne, non posso essere punibile. Se bastasse l'ignoranza (rectius l'ignoranza non scusabile), diventerebbe un delitto colposo (cioè commesso, sempre secondo il codice penale, contro l'intenzione). Inoltre va chiarito che il principio "la legge non ammette ignoranza", significa solo che non è ammessa quale esimente l'ignoranza della legge penale, non già di qualsiasi fatto.
RispondiEliminap.s. la tua ipotesi simmetrica non è reato perché manca il fatto materiale (congiunzione con la minorenne), non quello soggettivo (intenzione). E inoltre, qui divento davvero un po' avventuristico: nel tuo caso simmetrico non vi è il reato consumato, ma invece il tentativo (anch'esso punibile...)?
Naturalmente so bene che l'"ignorantia" che "non excusat" è quella "legis". Ma ho scritto: "La legge non ammette ignoranza [riguardo a quando essa dispone], tutt’al più prevede attenuante [circostanza che attenua la pena]: anche se la buona fede di Silvio Berlusconi fosse dimostrata, l’art. 600-bis c.p. non cadrebbe [l'elemento psicologico del reato rimarrebbe determinante], ma qui vi sarebbero prove che la minore età di Karima el Mahroug non gli fosse ignota.
RispondiEliminaI delitti sono dolosi a meno che il codice non preveda espressamente per essi la fattispecie colposa, e il codice non prevede la scopata colposa con minorenne: ho cercato, ma non c'è. A mio parere, ha ragione Paolo De Gregorio il quale, pur senza nominarli, evoca il "dolo indiretto" ed il "dolo eventuale". In ogni caso, di cosa stiamo parlando? Ci sono intercettazioni che dimostrano chiaramente che Silvio Berlusconi fosse a conoscenza della minore età della ragazza. Il reato c'è, il dolo pure, eventualmente - come scrivevo nel post - ci si potrebbe arrabbattare solo per un'attenuante. Ma bisogna essere bravi a non scivolare lungo gli specchi.
@ Assenzio
RispondiEliminaSecondo te, se io presto spontaneamente la mia macchina ad uno sconosciuto che non ha mai preso la patente, e questo ci ammazza qualcuno, io sono esente da qualunque responsabilità per il semplice fatto che non mi sono curato di verificare che non sapesse guidare?
E se un poliziotto presta la pistola ad un tale, e questo fa una strage, è esente da responsabilità perché non sapeva che il tale non aveva il porto d'armi?
E se io vendo le sigarette ad un ragazzino, minorenne, non vengo multato perché mi pareva maggiorenne? (a questo proposito sottolineo che in alcuni paesi stranieri la legge vige da tempo, a volte anche per gli alcolici, e il cassiere chiede sempre un documento di identità per passare la merce "proibita", fino al punto che a volte il documento viene chiesto a gente che ha le rughe e i capelli bianchi)
" non è ammessa quale esimente l'ignoranza della legge penale, non già di qualsiasi fatto".
Io non ho detto il contrario. Ho solo detto che io "devo" sapere che se pago una ragazza minorenne in cambio di sesso commetto un reato e quindi è una mia precisa responsabilità appurare che se e quando pago una prostituta questa sia maggiorenne. Se invece "presumo", lo faccio a mio rischio e pericolo, nei confronti della legge. La mia sarebbe una omissione, e un'omissione non può essere premiante.
Aggiungo che la legge individua sempre, quando può, parametri oggettivi esattamente per questo, cioè per delineare oggettivamente il reato, ma anche in modo identificabile dal cittadino. Come per il caso della pedofilia, si stabilisce un'età, che è un fattore oggettivo, e non la maturità. Questo inevitabilmente porta a situazioni che possono perdere di altre oggettività, persino per esempio a livello morale o psicologico: per esempio un tal quindicenne può essere più fragile, instabile, infantile e immaturo di un altro tale che fosse tredicenne, ma il reato commesso contro quest'ultimo resterebbe più grave. Ma questa oggettività è l'unico criterio che la legge può prendere in considerazione, fintanto che è possibile farlo.
Una attenuante la ravviserei certamente se mi fosse mostrato dalla prostituta, tanto per fare un esempio, un documento falso, che io non avessi i mezzi per scoprire, insieme ad un aspetto esteriore oggettivamente fuorviante. Ma negli altri casi no, una mia omissione non può favorire la mia libertà di azione a discapito di un'altra persona.
P.S. sempre per Assenzio: una piccola aggiunta. Secondo questa tesi, che ripeto a me pare bizzarra, chiunque avrebbe ipoteticamente un modo semplicissimo per fare sistematicamente sesso a pagamento con minorenni in modo "perfettamente legale": basterebbe scegliersi sconosciute/i che non spiccichino una parola di italiano, e non chiedere nulla sul loro conto (magari anche sapendolo, io, che non sono maggiorenni, ma per altre vie, che non avrei obbligo di rivelare al giudice). In questa visione il "fatto materiale" del reato di specie verrebbe pertanto annullato.
RispondiEliminaRipeto che viene da chiedersi perché il legislatore non abbia scritto: "è vietato pagare in cambio di sesso persone minori di anni diciotto e apparentemente tali", perché mi pare che tu stia affermando che solo qualora entrambe le condizioni si configurassero, possa consumarsi reato.
Paolo De Gregorio spiace dirti che non solo non cambio idea, ma che quel che ho scritto sono fatti e non opinioni, o quantomeno, se preferisci, sono opinioni straconsolidate.
RispondiEliminaPartiamo dai fondamentali: i delitti, di regola, sono puniti a titolo di dolo, cioè solo se l'evento è previsto e voluto come conseguenza dell'azione o omissione. Alcuni delitti (una minoranza) sono puniti sia a titolo di dolo sia (con una pena più lieve) a titolo di colpa, cioè se l'evento, anche se previsto, non è voluto ma si verifica per negligenza, imprudenza imperizia o per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
E' abbastanza pacifico che il reato in oggetto è uno di quelli puniti solo a titolo di dolo, cioè (ripeto) solo se l'evento (prostituzione con persona di minore età) è previsto e voluto. Chi è convinto in buona fede di congiungersi con maggiorenne non può essere in dolo. Chiaramente bisogna capire se questo convincimnto di avere che fare con una maggiorenne sia credibile, non basta certo la mia parola, occorre verificare le cicostanze del caso, altrimenti si rischia di scivolare nell'assurdo. Comunque il non avere preso accorgimenti tipo verificare il documento di identità sarebbe in sé a tutto volere concedere una forma di negligenza la quale, visto che il reato è punito dalla legge solo se c'è il dolo (meglio: il fatto è reato solo se c'è dolo), non comporterebbe alcuna punibilità. Ripeto che questi son fatti piuttosto inoppugnabili. Il dolo incidentale di cui parla Malvino è argomento complicato (significa avere voluto una determinata cosa, ma non quale conseguenza principale della mia azione, come, secondo l'esempio di scuola, l'aver messo una bomba in pazza al solo scopo di creare panico, accettando come conseguenza incidentale l'uccisione di alcuni passanti); comunque non è certo integrato dalle circostanze di cui parli tu e comunque mi pare difficile da configurare. Se tutto questo ti pare assurdo, prenditela con il legislatore, ma non pensare ti prego che ti stia proponendo mie teorie astruse. E se tutto questo vi pare irrilevante sappiate che sull'ignoranza si basa buona parte della difesa del nostro e che, contrariamente a quanto pensate, non ci son certo prove in senso tecnico, per il momento, che smetiscono questa linea di difesa.
@ Assenzio
RispondiEliminaPerò non ci sarebbe stata male una risposta ai miei esempi, visto che non afferro perché in quei casi si usi un comportamento diverso; ai quali esempi aggiungo quello dei vecchi cinema a luci rosse: i film erano vietati ai minori, e generalmente qualcuno doveva controllare. Ma anche se qualcuno controllava "a vista", ritengo che ciò non fosse legale e se ne assumeva la responsabilità davanti all'autorità (e la mano "leggera" non è indice di legalità).
Veniamo al cuore della questione: a mio parere il confronto con l'omicidio colposo non può valere. In quelle situazioni che descrivi vi è un "divenire" dei fatti in oggetto, sono i fatti che si trasformano, modificano, causano o degenerano in corso d'opera. Per cui se io faccio un reato meno grave dell'omicidio, spaventando una persona (per esempio minacciandola), potrei farla morire "di crepacuore". La minaccia e la mano armata sono due azioni distinte, e da qui l'assenza di dolo. Ma nel caso di cui stiamo discutendo la situazione è ben diversa: il minore di età non è che è maggiorenne e si trasforma evolutivamente e in parte imprevedibilmente in minorenne durante il pagamento o durante la prestazione sessuale, trasformazione in atto che il reo non avrebbe potuto mettere in conto. Minorenne lo è sempre stato/a. Il fatto in oggetto, godere dei favori della prostituzione di un/una minore, resterebbe tale prima, durante e dopo tale, cioè un fatto oggettivo. Non vi è punto un evento che è conseguenza di un altro: essere minori di età non è conseguenza dell'indurre a prostituirsi, è qualcosa che c'è già, e c'era già prima. Ripeto che la circostanza di non volersi curare di verificare questo stato fattuale delle cose non è una causa esimente.
Continuo poi a non sapermi immaginare come si pensa che il cittadino debba conoscere l'età di una persona: per caso era lì da testimone quando usciva dal grembo? No- E allora se il legislatore ha decretato che il giorno di nascita è la scriminante deve voler dire che per valutare l'azione che si sta compiendo ci si deve rifornire dei mezzi atti a conoscere l'età della persona con cui si sta contrattando sesso. Se questo fosse stato fisicamente impossibile, la legge non sarebbe esistita. E il modo sicuro, l'unico, per avere certezza di stare agendo nella legalità è quello di farsi dimostrare l'età.