Il 4 giugno 2008 una sentenza della Cassazione riconosceva un diritto di indennizzo agli italiani deportati in Germania nel corso della II guerra mondiale per essere destinati al lavoro forzato nell’industria bellica tedesca. La Germania aveva istituito nel 2001 un fondo che destinava 7.500 euro ad ogni ex deportato (eventualmente ai suoi eredi), ma negava l’erogazione della somma a quanti all’epoca dei fatti fossero militari, perché da considerare prigionieri di guerra, in favore dei quali l’Italia rinunciato ad ogni rivendicazione con la firma del Trattato di pace del 1947. La Cassazione stabiliva che all’indennizzo avessero diritto non solo i civili, ma anche i militari, dichiarando irrilevante la richiesta di “immunità di Stato estero dalla giurisdizione italiana”, avanzata dalla Germania.
Non finiva qui. Un decreto-legge del 28 aprile 2010, poi convertito in legge giusto una settimana fa (98/23.6.2010), dettava “disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana”, recependo in pieno le ragioni tedesche. L’art. 1 di quella che ora è legge dello Stato italiano recita: “Fino al 31 dicembre 2011, l’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero è sospesa di diritto qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all’accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell’efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte. I procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui titoli la cui efficacia è sospesa non possono essere sottoposti e, se proposti, sono sospesi. La sospensione opera di diritto ed è rilevata anche d’ufficio dal giudice. A tale fine, prima di adottare provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di uno Stato estero il giudice accerta se sia pendente un giudizio per l’accertamento dell’immunità dalla giurisdizione italiana, anche mediante richiesta di informazioni al Ministero degli affari esteri…”.
Al Senato, nel corso della discussione sulla conversione in legge, c’è stato chi ha posto la priorità del principio che pone “un limite alla sovranità degli Stati, dato dalla violazione di valori universalmente riconosciuti”, sulle ragioni della diplomazia, spesso disposta a sacrificarli in cambio di buone relazioni internazionali, dichiarandosi perciò contrario, e invano, a quella condizione di squilibrio posta nell’avere, “da un lato, una ragione politica e la ragione della sovranità e, dall’altro, [i diritti del]le vittime”, “da un lato, il realismo politico delle relazioni internazionali e, dall’altro, i principi generali”; e così concludeva: “Il ricorso di fronte alla Corte di giustizia dell’Aja da parte del Governo tedesco è del dicembre 2008. Vi era il tempo per muoversi diversamente, lo dico con dolore. Non siamo riusciti neanche a sentire quelle vittime… non abbiamo neppure avuto il tempo per una audizione…” (Pietro Marcenaro, Pd - Senato, 16.6.2010).
Ma ormai la legge è legge dello Stato e, in nome delle buone relazioni diplomatiche con la Germania, alla quale l’Italia riconosce in questo ambito l’immunità dalla propria giurisdizione, dovremo rinunciare a far valere i diritti di quanti potrebbero avanzare richiesta di risarcimento ad uno Stato estero per aver subito un danno del quale sia dimostrabile la responsabilità di quello.
Idea partorita dal Governo nell’aprile di quest’anno, mentre in mezzo mondo fioccavano richieste di risarcimento alla Chiesa di Roma per le sue responsabilità nella gestione del clero pedofilo. Si spiega perché le disposizioni fossero “urgenti”.
Si tratta in realtà, e lo citi tu stesso, di una disposizione sospensiva transitoria in attesa che la Corte internazionale di giustizia stabilisca, e in via definitiva, la possibilità per i tribunali italiani di esercitare giurisdizione in materia di risarcimenti nei confronti di uno Stato estero.
RispondiElimina"Fino al 31 dicembre 2011, l’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero è sospesa di diritto qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all’accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell’efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte."
Lo Stato italiano si autotutela per non dover incorrere in un risarcimento allo Stato tedesco almeno equivalente all'entità del risarcimento disposto alle vittime, se non maggiore, fino a e non oltre la sentenza della Cig. Non vedo dove sia il dramma, sinceramente.
Non ho parlato di dramma. Dico solo che per un anno e mezzo a qualsiasi richiesta di risarcimento verrà frapposto un ostacolo in più.
RispondiEliminaHo capito, ma se ci lamentiamo di non essere nello stato di diritto non possiamo incazzarci se proprio in ragione di quello stato di diritto e dei rapporti pacifici tra gli stati si sospende un risarcimento che non si sa ancora se stabilito in maniera legittima, secondo me [in realtà qui rileva l'eseguibilità del titolo più che la competenza del foro, ma il ragionamento di fondo è lo stesso].
RispondiEliminahttp://www.affarinternazionali.it/Documenti/AI_Boggero_Immunit%E0.pdf
RispondiElimina