“Qualcuno è caduto, sorpreso, dalle nuvole; qualcun altro ha tentato della facile ironia; altri ancora ha completamente manipolato il dato reale, affermando che se dovesse passare così com’è il disegno di legge in materia di intercettazioni, la magistratura dovrebbe, tra l’altro, chiedere l’autorizzazione al vescovo per poter intercettare un prete. La realtà è tutt’altra. Le modifiche all’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale, previste dal disegno di legge, sono nient’altro che la chiarificazione di una disposizione concordataria, e precisamente dell’articolo 2 lettera b) del Protocollo addizionale all’Accordo di Villa Madama del 1984, secondo cui «la Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici»”
Giuseppe Dalla Torre, Avvenire, 26.5.2010
Ha ragione, il Dalla Torre, e a fagiolo casca uno dei volumi che consigliavo qui sotto.
Quando il religioso è un prete, bisogna dare comunicazione al vescovo. Quando è un vescovo, si deve darne comunicazione al Segretario di Stato. Ma se ad essere oggetto di azione penale dovesse essere il Segretario di Stato, chi dovrebbe averne comunicazione? Non c’è scritto, e questo s’offre come inevitabile buco procedurale: il Segretario di Stato gode di immunità comunque, anche se non è scritto da nessuna parte, perché in Cassazione sarà sempre assolto, per omissione di notifica all’autorità ecclesiastica competente, che non è specificata.
Se all’azione penale a carico del religioso indagato/fermato/arrestato deve seguire la notifica all’autorità ecclesiastica dalla quale dipende, e questa notifica assume forma di garanzia, è incostituzionale che ne goda l’ultimo pretonzolo e un Bertone no. Ergo, qualsiasi azione penale a carico del Segretario di Stato parte zoppa, e inciampa in Cassazione: una specie di immunità, appunto.
Dal Segretario di Stato in su, c’è l’immunità dovuta al capo di stato estero.
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