giovedì 22 aprile 2010

Monsignor Rino Fisichella ha detto un mucchio di stronzate


Intervistato da Franca Giansoldati per Il Gazzettino (21.4.2010), monsignor Rino Fisichella ha detto un mucchio di stronzate: “Il presidente Berlusconi essendosi separato dalla seconda moglie, la signora Veronica, con la quale era sposato civilmente, è tornato ad una situazione, diciamo così, ex ante. Il primo matrimonio era un matrimonio religioso. È il secondo matrimonio, da un punto di vista canonico, che creava problemi. È solo al fedele separato e risposato che è vietato comunicarsi, poiché sussiste uno stato di permanenza nel peccato. A meno che, ovviamente, il primo matrimonio non venga annullato dalla Sacra Rota. Ma se l’ostacolo viene rimosso, nulla osta”.
Qui gli vien chiesto: “Con la separazione dalla signora Veronica, il presidente Berlusconi è nelle condizioni di accostarsi alla comunione dato che non vive più in uno stato di permanenza di peccato?”. E Sua Eccellenza: “Esattamente”.

Esattamente, un cazzo. O Fisichella non conosce il Codice di Diritto Canonico, e allora sarebbe il caso stesse zitto, o lo conosce, ma ne dà una lettura stravolgente. La cosa più inquietante, tuttavia, non è che Fisichella dica stronzate, ma che nessuno glielo dica. Almeno fino ad ora, infatti, nessuno gli ha fatto presente che quella “situazione, diciamo così, ex ante” sarebbe realizzata solo – ripeto: solo – qualora Berlusconi tornasse dalla prima moglie. Il che non è accaduto.
La Chiesa, è vero, “non riconosce come valida una nuova unione, se era valido il primo matrimonio” (Catechismo, 1650). Ma il divorzio tra Berlusconi e la prima moglie non l’ha reso invalido (solo l’annullamento della Sacra Rota avrebbe potuto): agli occhi di Dio, è ancora il marito della signora Carla Dall’Oglio, alla quale s’è unito in matrimonio con rito religioso nel 1965.

Monsignor Rino Fisichella applica al caso di Berlusconi, ma assai impropriamente, la normativa relativa alla cosiddetta “separazione con permanenza del vincolo” (Codice di Diritto Canonico, libro IV, parte I, titolo VII, capitolo IX, articolo 2, cann. 1152-1155).
Qui, siamo dinanzi al caso in cui un coniuge, tradito dall’altro, non riesca a perdonargli l’adulterio: la Chiesa gli concede “il diritto di sciogliere la convivenza coniugale” (1151), non già di considerare sciolto il vincolo matrimoniale, tanto meno di potersi risposare. E tuttavia, “cessata la causa della separazione [che il Fisichella vede cessata anche se il secondo matrimonio non è ancora formalmente sciolto], si deve ricostituire la convivenza coniugale” (1153).
Ora, anche volendo considerare cessata la “causa della separazione” tra Berlusconi e la Dall’Oglio, non si ha notizia della loro “ricostituzione della convivenza coniugale”. E dunque Sua Eccellenza straparla.
La cosa più grave, però, è che nessuno – né chierico, né laico – intervenga a correggerlo.


A parte
Ci sarebbe un’altra questione, tutt’altro che secondaria, e cioè se Berlusconi si sia accostato all’eucaristia previa confessione. Tutt’altro che secondaria, perché, salvo quanto fin qui detto, se non ci fosse stata confessione, si tratterebbe di sacrilegio. E tuttavia questo pare non meritare troppa attenzione da monsignor Rino Fisichella.
“Sapevo che Berlusconi era divorziato”, ha ammesso il prete che gli ha somministrato l’eucaristia, ma non sapeva se l’aveva confessato prima?

13 commenti:

  1. e se fosse stato privo di peccato a partire dalla confessione precedente? che magari risale ai tempi della prima comunione?

    RispondiElimina
  2. oddio, qui siamo alla dialettica tragicomica

    RispondiElimina
  3. Non concordo: il divieto di conferire la comunione vige nel "perdurare" di una situazione di convivenza illecita o di secondo matrimonio. Questo non vuole dire che se uno è sposato e vive single (e "casto" ...) allora non pecca ed ha ogni diritto di ricevere la comunione da chiunque, ma solamente che va considerato come caso "personale" e a priori non può escludersi per lui l'assoluzione dai peccati e quindi la conseguente comunione.

    Inoltre è facoltà del confessore valutare le ragioni della non convivenza con la prima moglie (o il primo marito). Le notizie di pubblico dominio non fanno testo, in questo caso (né riguardo alla prima moglie né riguardo a "dicerie"), e chi non è il confessore non può sapere se constino le condizioni di "tentato riappacificamento" con la prima moglie (per quanto possa far davvero ridere nel caso in esame).

    Il discorso diventa diverso con la convivenza attiva con persona diversa dal coniuge "ufficiale", perché in tal caso si "ratifica" e perpetra una situazione di peccato (grave).

    Detto in altri termini, un prete può eventualmente assolvere (non certo che "deve" per forza) un divorziato che viva single, secondo il proprio giudizio, ma non può assolvere un risposato (o convivente) che sia attivo nella nuova situazione di illegittimità di coppia.

    Del resto nel 1994 Ratzinger chiariva questo punto a chi fraintendesse il diritto canonico: "Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio e perciò non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione. [..] Il fedele che convive abitualmente «more uxorio» con una persona che non è la legittima moglie o il legittimo marito, non può accedere alla Comunione eucaristica".

    Ti seguo ogni tanto e sei molto puntuale, ma questa volta ritengo che (formalmente) Fisichella abbia detto (purtroppo) una cosa coerente col diritto canonico.

    RispondiElimina
  4. @ Incubomigliore
    Ritengo inconsistente l'argomento, anche volendo recepire l'eccezione formale che sollevi. Infatti, se non esistono motivi validi per la separazione così come consentita dal Codice di Diritto Canonico, e così come da considerare cessata col divorzio del secondo matrimonio (e qui, ripeto, divorzio non c' ancora stato), i coniugi sono tenuti alla convivenza. Sulla continenza di B., valga da sola la pubblica ammissione: "Non sono un santo".

    @ Arci
    Perché non ipotizzare l'immacolata concezione anche per lui?

    RispondiElimina
  5. E' colui che riceve la comunione ad avere l'obbligo di presentarsi mondato dai peccati mortali; il somministratore somministra senza obbligo (e possibilità) di indagare, soprattutto in occasione di cerimonie cui partecipano pecorelle provenienti da altre parrocchie. Il prete che ha comunicato Berlusconi sapeva di trovarsi di fronte a un divorziato risposatosi con rito civile, ma il divorziato poteva essersi confessato altrove ricevendo l'assoluzione da un monsignor Fisichella.

    minerva

    RispondiElimina
  6. @ Luigi

    Certo che i coniugi sono tenuti alla convivenza, come a tante altre cose (!), ma questo non vuol dire che il divieto perentorio di accesso al sacramento abbia come unica condizione necessaria la cessata convivenza col coniuge di primo matrimonio (come non l'ha il venir meno di altri riconosciuti doveri coniugali). Nel codice questo è spiegato: tra le altre cose, conferire l'eucarestia ad un convivente o risposato darebbe l'impressione che la condizione di separazione dal "vero" coniuge sia normalizzabile. Ed invece il diritto canonico, ma soprattutto le precisazioni che negli anni ne sono seguite, vogliono scongiurare in tutti i modi questa evenenienza (interpretazione): tutti devono sapere che non ci si può sposare una seconda volta. Non perdiamo d'occhio la distinzione tra la condizione di peccatore, per esempio una persona che (magari nolente) non ha più il coniuge sotto il tetto coniugale, e quella di peccatore grave (si vive anche all'interno di un'altra relazione, illegittima).

    Tornando al caso in questione, io posso fare un'ipotesi sfacciatamente scolastica. Prima dell'episodio SB si è confessato, ha affermato di stare tentando di ricongiungersi con la prima moglie, e che le "dicerie" o non sono vere oppure (visto il tuo accenno alla dichiarata non santità) che si è pentito di tutte le cose che avesse combinato. Difficile immaginare che tutto ciò sia stato veramente detto, ma ancor di più difficile immaginare che tutto ciò sia vero e sincero. Ma ammesso per pura ipotesi che ciò sia potuto accadere, non ci sarebbe nessun ostacolo (previa assoluzione del confessore) tra SB e l'eucarestia. E quindi un prelato qualunque che non conosca i fatti (o a cui può far comodo non conoscerli) può tranquillamente dichiarare che la concessione della comunione, di per sé, è in non contraddizione col diritto canonico.

    Discorso diverso, secondo il codice, quando la situazione di convivenza stia permanendo, peggio se il caso sia pubblicamente ben conosciuto.

    Detto ciò, numerossissime eccezioni sono note (spesso i preti fanno a modo loro), ma questo non vuol dire che esse rappresentino un'applicazione rigorosa del diritto.

    La questione della formalizzazione in sede civile del secondo (eventuale) divorzio penso che per la chiesa possa tranquillamente lasciare il tempo che trova, finché la relazione è terminata di fatto, dato che parliamo di un'istituzione per la quale quello non è nemmeno mai stato un matrimonio. Sono sicuro che se domani stesso SB tornasse a vivere con la prima moglie (ipotesi volutamente farlocca) la chiesa non obietterebbe di certo che per ora vale ancora il matrimonio con la Lario.

    RispondiElimina
  7. @ incubomigliore
    Un canonista di rilievo, monsignor Fussi Pecci, ha scritto: "La regola generale, che sin quando esiste va rispettata, é che colui il quale sta in situazione di peccato mortale non può ricevere la comunione. Berlusconi versa da divorziato e poi successivamente convivente more uxorio con altra compagna, in situazione di peccato e non ha per altro dimostrato reale volontà di pentimento e conversione. A tanto non basterebbe neppure una confessione, ma una vera condotta pubblica coerente col cambiamento di vita e il rivolgersi ai tribunali ecclesiastici. Pertanto, duole dirlo, ma io avrei rifiutato di ammnistrargli la comunione. [...] Don Walter ha commesso un errore, tutti possono sbagliare. Probabilmente ha pensato di evitare uno scandalo maggiore negandola, ma non condivido questa sua scelta".

    RispondiElimina
  8. Se monsignor Fussi Pecci passasse dalla teoria alla realtà, si renderebbe conto di quanti preti "sbagliano". La confessione deve basarsi su un pentimento sincero, ma solo il pentito può saperlo con certezza; d'altro canto, il comportamento pubblico può essere impeccabile ma nascondere vizi privati. La responsabilità del sincero pentimento, e dell' agire di conseguenza, ricade in chi si comunica.
    Se si applicasse alla lettera la regola di monsignor Fussi Pecci, nelle sacrestie si formerebbero cumuli di particole.

    minerva

    RispondiElimina
  9. In realtà il sogno proibito di Malvino è diventare papa. ;-)

    RispondiElimina
  10. @ Thomas Bernhard
    In realtà il sogno proibito di Malvino è avere solo commenti pertinenti. ;-)

    RispondiElimina
  11. Secondo me nessuno interviene a correggere Sua Eccellenza forse perchè è Sua Eccellenza.
    Argumentum ad auctoritatem si chiama il sofisma: da autorevole ha detto una stronzata, quindi ha ragione.

    RispondiElimina
  12. Ma se quella particola fosse stata davvero Gesù Cristo in Corpo Sangue Anima e Divinità che porta infiniti benefici spirituali ed anche materiali (Teresa Neumann campava solo di ostie) e poi somministrata da uno che agisce in persona Christi, io due conti me li farei prima di darli al primo che passa. Non do 2 euro all'accattone all'uscita della chiesa per paura che se li spenda a tavernello ma svendo il Corpo, il Sangue l'Anima e la Divinità di NSGC al tale che so che in teoria quella particola potrebbe essere veleno per la sua anima senza informarmi seriamente?
    Allora la profanazione delle specie divine è una boutade e domattina andrò a comunicarmi senza paura di commetterlo. Solo per rientrare nei canoni della De delictis gravioribus.

    RispondiElimina
  13. Non posso ergermi al di sopra di Fussi Pecci in materia, che sicuramente dovrebbe saperne più di me, anche se non ho idea di quale materia dovrebbe occuparsi un tribunale ecclesiastico. Non posso neppure dire di essere in totale disaccordo con quanto dice perché la questione di opportunità del somministrare il sacramento e di visibilità pubblica esiste. Volevo rimarcare che, a mio avviso, una cosa è il calcolo di opportunità, soggettivo, anche canone alla mano e un'altra, sempre canone alla mano, il vincolo inderogabile (che sussiste a mio avviso nei casi richiamati nel 1994 da Ratzinger e non necessariamente in tutti gli altri). Per questo parlavo di essere in non contraddizione.

    Poi sottoscrivo la replica di Minerva: né il celebrante, né Fisichella e né Fussi Pecci sono al corrente della condizione "attuale" di SB rispetto, per esempio, ad un'ipotetica avvenuta confessione, né nessuno dei tre sa cosa stia facendo del lettone di Putin oggigiorno. E' il cattolicesimo bellezza.

    RispondiElimina